Campania, Vincenzo De Luca impone il ‘coprifuoco’ alla movida: bar e ristoranti chiusi alle 23

In Campania bar e ristoranti chiusi alle 23 da domenica a giovedì, e a mezzanotte il venerdì e il sabato. E’ quanto previsto da una nuova ordinanza della Regione Campania, la numero 77, che stabilisce nuove regole per limitare il contagio da Coronavirus. Da giorni il Governo  sta studiando nuove misure contro la diffusione del virus e tra di esse anche una sorta di ‘coprifuoco’ per la movida. Il governatore Vincenzo De Luca ha deciso, ancora una volta, di anticipare le mosse del ministero della Salute.

Da oggi e fino al 20 ottobre prossimo «è fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell’attività dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato. Fanno eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio».

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Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari), è fatto obbligo di prevedere l’ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23,00, per l’intera settimana. Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario. Restano confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data e relativi Protocolli di settore allegati.

Resta obbligatorio su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto), approvati o prorogati con le ordinanze vigenti o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020.

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Confermate anche tutte le disposizioni relative alle misure di sicurezza obbligatorie prescritte per i titolari e gli utenti di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, ivi compreso l’obbligo di porre a disposizione, all’ingresso e all’interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l’ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l’uso della mascherina.

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