I gestori: il ricorso del 2021 era sulla precedente autorizzazione
La sentenza del Tribunale di Milano sull’Autorizzazione integrata ambientale dell’ex Ilva scatena una doppia impugnazione: da un lato le società che gestiscono e possiedono lo stabilimento, dall’altro i cittadini tarantini che da anni contestano l’impatto ambientale dell’impianto. Alla scadenza dei termini per l’impugnazione sono stati presentati i “reclami” – questo il termine tecnico – sia dalle amministrazioni straordinarie di Acciaierie d’Italia e di Ilva, sia dagli 11 cittadini di Taranto che insieme all’associazione «Genitori Tarantini» avevano avviato anni fa il giudizio davanti ai giudici milanesi, sede legale dell’azienda.
I ricorsi dei gestori dell’acciaieria
Per l’azienda sono stati predisposti due distinti atti: un ricorso di circa 200 pagine presentato da Ilva, proprietaria degli impianti, e un altro di circa 100 pagine da Acciaierie d’Italia, società che gestisce lo stabilimento. I due documenti saranno poi esaminati congiuntamente.
La tesi giuridica sostenuta dalle società è che l’atto che ha avviato il procedimento risale al 2021 e faceva riferimento all’Autorizzazione integrata ambientale vigente in quel momento. Per questo, secondo l’azienda, non si comprenderebbe perché il Tribunale di Milano si sia poi pronunciato sull’autorizzazione successiva, rilasciata dal ministero dell’Ambiente nell’agosto dello scorso anno.
Nel ricorso viene inoltre sostenuta l’assenza di danno sanitario. I gestori dell’impianto affermano che non vi sarebbe evidenza di effetti sulla salute, ricordando che l’ultima Aia ha previsto la predisposizione della Valutazione di impatto sanitario (Vis) e che i dati degli studi disponibili non evidenziano alcun eccesso di mortalità o morbilità nell’area, neppure nel confronto con città analoghe. Le società sottolineano anche che i limiti emissivi sarebbero stati sempre rispettati, come attestato dalle autorità di controllo. Tuttavia, mesi fa Ispra e Arpa Puglia hanno segnalato tre violazioni nello stesso anno relative allo scarico dei fenoli e hanno proposto al ministero dell’Ambiente una diffida nei confronti dell’azienda.
Nel ricorso viene inoltre ricordato che il testo della nuova Aia – composto da 470 prescrizioni – è stato predisposto da un gruppo istruttore formato dai ministeri dell’Ambiente, della Salute e delle Imprese, dalla Regione Puglia e dagli enti locali interessati: Provincia di Taranto e Comuni di Taranto e Statte. A supporto dei ministeri operano Ispra e l’Istituto superiore di Sanità, mentre Arpa Puglia affianca la Regione. L’azienda, si evidenzia, non fa parte di questo gruppo istruttore.
La scadenza fissata dal Tribunale e il rischio stop per l’ex Ilva
Nel decreto i giudici milanesi hanno precisato che «il decreto non è esecutivo e lo diventerà solo se non impugnato nei termini di legge». L’impugnazione serve quindi a sospenderne l’esecutività.
Il Tribunale ha tuttavia indicato una scadenza precisa: il 24 agosto prossimo. Entro quella data Ilva e Acciaierie d’Italia dovranno adeguare le prescrizioni previste dall’Aia 2025, finora disapplicate e ritenute carenti sotto il profilo della tutela della salute e dell’ambiente. Se l’adeguamento non avverrà entro quel termine, dal 24 agosto dovrà fermarsi l’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto.
Il ricorso dei cittadini: «L’area a caldo va fermata subito»
Di segno opposto il reclamo presentato dagli avvocati degli 11 cittadini dell’associazione «Genitori Tarantini», che chiedono invece l’immediata sospensione dell’attività produttiva.
«Il Tribunale – spiega l’avv. Maurizio Striano, che assiste i ricorrenti insieme al collega Ascanio Amenduni – ha demolito la nuova Aia propagandata dal governo Meloni come la panacea di tutti i mali. Ma ha reso una motivazione contraddittoria sulla sospensione dell’attività produttiva. Anziché ordinare l’immediata sospensione di essa ha concesso un “termine di grazia” che viola quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea e cioè che le proroghe sono illecite. Abbiamo quindi impugnato la decisione con riguardo a questo termine concesso che è di 3 anni decorrenti dalla scadenza dell’ultima Aia (24 agosto 2023)».
Con l’impugnazione i ricorrenti chiedono dunque la sospensione immediata degli impianti, ritenendo illegittima qualsiasi proroga.
«Un altro motivo di impugnazione – aggiunge Striano – riguarda la “giustizia climatica”. Infatti il Tribunale di Milano ha respinto la nostra domanda di ordinare ai gestori l’abbattimento delle emissioni di CO2 che non sono tossiche, ma sono sicuramente nocive per gli effetti che hanno sul clima e, di conseguenza, sulla vita delle persone. Le motivazioni del Tribunale non tengono in alcun conto le argomentazioni svolte in un parere pro veritate dal professor Carducci, massimo esperto in materia in Italia e non solo. Ora dovrà pronunziarsi la Corte di Appello di Milano. Speriamo che lo faccia in tempi brevi. La Corte sarà chiamata a decidere anche sulla impugnazione che hanno proposto i gestori. Il primo tempo lo abbiamo vinto noi, speriamo che nel secondo l’arbitro non si inventi qualche rigore inesistente».
Il gruppo Flacks
Dopo il deposito dei reclami si dovrà ora attendere l’ordinanza della Corte d’Appello di Milano che fisserà la data dell’udienza secondo il calendario della stessa Corte. La decisione dei giudici milanesi avrà anche un impatto sulla trattativa per la vendita del siderurgico al gruppo Flacks. Il gruppo appare fiducioso e punta a completare entro il 12 marzo la documentazione richiesta dai commissari straordinari dell’ex Ilva per chiudere la trattativa e arrivare all’acquisizione dell’acciaieria entro la fine del mese.




