Nessun divieto dell’Unione ai centri fuori territorio
Il protocollo Italia-Albania sui centri di rimpatrio trova un riconoscimento a livello Ue: nessun divieto, purché siano rispettati i diritti previsti per i migranti. A chiarirlo è il parere dell’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, Nicholas Emiliou, che ha valutato la compatibilità dell’intesa tra Roma e Tirana con la normativa europea. Il giudizio, in linea di principio favorevole, indica che il diritto dell’Unione non impedisce a uno Stato membro di istituire centri di detenzione per le procedure di rimpatrio al di fuori del proprio territorio.
Le condizioni: diritti garantiti e tutele per i vulnerabili
Il punto centrale resta il rispetto delle garanzie previste dal diritto Ue. Anche nel caso di centri situati in un Paese terzo, lo Stato membro continua a essere vincolato a tutte le tutele per i migranti: assistenza legale, supporto linguistico, possibilità di contatto con la famiglia e con le autorità competenti. Particolare attenzione è richiesta per minori e soggetti vulnerabili, che devono beneficiare dell’intero sistema di protezione previsto nelle procedure di asilo, comprese assistenza sanitaria e istruzione.
Il parere precisa inoltre che la norma che consente ai richiedenti asilo di restare nello Stato membro durante l’esame della domanda non implica un diritto automatico a essere trasferiti o riportati nel territorio dello stesso Stato. Resta però l’obbligo per i Paesi membri di predisporre tutte le misure organizzative e logistiche necessarie affinché i migranti possano esercitare pienamente i loro diritti.
Il caso giudiziario e il passaggio in Cassazione
La valutazione dell’avvocato generale arriva nell’ambito di un contenzioso sollevato dalle autorità italiane davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorso era stato presentato dopo che una Corte d’Appello aveva rifiutato di convalidare gli ordini di detenzione di due migranti.
I due erano stati inizialmente trattenuti in Italia nell’ambito di procedure di espulsione e successivamente trasferiti in un centro in Albania, dove avevano presentato domanda di protezione internazionale. La Corte d’Appello aveva ritenuto la normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione europea, negando quindi la convalida.
A quel punto la Corte di Cassazione ha rimesso la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea, chiedendo di chiarire se la normativa Ue sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi e sulle procedure di protezione internazionale consenta la detenzione dei richiedenti asilo in Albania e, più in generale, in un Paese terzo anziché nello Stato membro competente. Il parere evidenzia che tale possibilità non è esclusa, ma richiede un controllo giurisdizionale effettivo e tempestivo, così da evitare detenzioni indebite e garantire l’accesso a un giudice.




