Il legale della famiglia: «Mancano ultime 5 relazioni dell’Heart Team»
Una parte rilevante della documentazione clinica sul caso di Domenico Caliendo non risulta nel fascicolo del gip del Tribunale di Napoli, né in quello dei pm. Un’assenza che, secondo la famiglia del piccolo, potrebbe incidere sulla ricostruzione dei fatti.
A renderlo noto è l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, secondo cui «né al collegio dei periti nominato dal gip del Tribunale di Napoli, e neppure ai pm, sono state consegnate le ultime cinque relazioni dell’Heart Team deputato a valutare la ‘trapiantabilità’ e anche altre tipologie di intervento per Domenico Caliendo, valutazioni che fornivano tutte un responso negativo».
Si tratta di documenti datati 6, 11, 13, 16 e 18 febbraio scorsi, quando il bambino si trovava già nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Monaldi, collegato all’Ecmo, il dispositivo che lo manteneva in vita dal 23 dicembre 2025, giorno del trapianto di cuore fallito. Secondo Petruzzi e i consulenti della famiglia, la circostanza sarebbe emersa nel corso delle operazioni peritali svolte al policlinico di Bari. L’avvocato ha quindi depositato personalmente in Procura a Napoli la documentazione ritenuta mancante.
«All’esito di una verifica formale – spiega l’avvocato – è emerso che tale documentazione non risulta presente nel fascicolo del gip e questo, a nostro parere, è estremamente grave perché quella documentazione costituisce uno snodo essenziale per la ricostruzione della catena di eventi sanitari oggetto di accertamento».
L’ipotesi di responsabilità e il possibile rilievo penale
Il legale sottolinea il peso delle relazioni cliniche anche sotto il profilo giuridico: «Proprio dagli Heart team, anche e non da ultimo, – aggiunge l’avvocato – si configura la corretta ricostruzione cronologica e tecnica degli eventi, e dalla loro lettura integrata con gli altri atti sanitari emergono elementi che riteniamo coerenti con un profilo di rilevanza penale aggravato, suscettibile di assumere, qualora confermato in sede processuale, connotazioni anche dolose nella forma del dolo eventuale, quantomeno in relazione alla condotta omissiva di trasmissione del compendio documentale all’autorità giudiziaria».
Parallelamente, è stata presentata alla Procura di Napoli un’integrazione di denuncia con cui si chiede di estendere ai dirigenti competenti dell’azienda ospedaliera dei Colli le presunte responsabilità legate alla mancata trasmissione di documentazione ritenuta utile all’accertamento della verità sulla morte del minore.
Nel documento, depositato al sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrante, si legge che «l’omessa trasmissione non è qualificabile come mera irregolarità burocratica o negligenza occasionale, ma presenta i connotati di una condotta quantomeno gravemente colposa nella gestione di obblighi documentali aventi rilevanza penale, se non di una condotta consapevolmente orientata alla sottrazione di elementi utili all’accertamento giudiziario».
Le richieste alla Procura e i reati ipotizzati
Petruzzi ritiene configurabile anche il dolo eventuale e sollecita ulteriori accertamenti: «appare meritevole di specifico approfondimento investigativo l’ipotesi che i soggetti responsabili, pur non avendo agito con dolo diretto alla sottrazione degli atti, abbiano accettato il rischio che la mancata trasmissione della documentazione degli ‘heart team’ pregiudicasse la completezza dell’accertamento peritale, determinando l’impossibilità di una piena e corretta valutazione delle scelte cliniche effettuate nelle settimane antecedenti il decesso del minore».
L’avvocato chiede inoltre che il pm della sezione “colpe professionali” valuti l’estensione delle indagini «sotto il profilo del dolo eventuale, con riferimento sia alla gestione clinica complessiva del minore nel periodo successivo al trapianto, sia alla condotta omissiva documentale, verificando se quest’ultima possa essere ricondotta a una strategia consapevole di elusione dell’accertamento della verità».
Tra i reati di cui viene sollecitata la verifica figurano l’occultamento o soppressione di atti veri, per avere impedito agli organi inquirenti e ai periti d’ufficio di acquisire documentazione clinica rilevante ai fini dell’accertamento della verità processuale; la falsità ideologica in atto pubblico per omissione, nel caso in cui la mancata annotazione o trasmissione di atti dovuti abbia prodotto una rappresentazione incompleta e quindi mendace della realtà clinica; e l’intralcio all’attività dell’autorità giudiziaria.




