Giulia Cecchettin, Filippo Turetta rischia l’ergastolo se è omicidio premeditato

Cosa rischia il ragazzo accusato di aver ucciso l’ex fidanzata

L’omicidio volontario di Giulia Cecchettin è stato premeditato o non lo è stato? L’interrogativo è di particolare rilievo, poiché il codice penale prevede la pena dell’ergastolo per l’ipotesi in cui l’omicidio volontario sia commesso con premeditazione.

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In assenza di una definizione legislativa ben definita, l’orientamento prevalente in giurisprudenza è quello in base al quale un omicidio volontario può qualificarsi come premeditato quando sussistono i due elementi costituitivi dell’aggravante stessa, quello ideologico e quello cronologico, più volte delineati dalla Corte di Cassazione.

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I supremi giudici, in numerose sentenze, hanno precisato che affinché possa ritenersi sussistente l’aggravante della premeditazione è necessario per un verso che nell’animo dell’assassino maturi inequivocabilmente la decisione di uccidere, senza alcun dubbio o ipotesi di ripensamento; per altro verso, che intercorra un adeguato intervallo di tempo tra l’insorgere del proposito delittuoso e la sua attuazione, tale da consentire un’adeguata riflessione sulla decisione di uccidere o sull’opportunità di rinunciare al delitto.

In definitiva, aver manifestato l’intento di uccidere e poi aver ucciso senza alcun ripensamento, aver cercato l’occasione propizia, aver organizzato e studiato l’esecuzione del delitto sono elementi propri della premeditazione; al contrario, la prevalente occasionalità del delitto esclude che esso possa qualificarsi come premeditato. Muovendo da queste basi giurisprudenziali, la Procura di Venezia dovrà fare due valutazioni.

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Le valutazioni

La prima: se sia trascorso un intervello di tempo congruo tra la prima manifestazione da parte di Filippo Turetta del proposito di uccidere Giulia, in assenza di ripensamento, e il momento dell’effettiva esecuzione del delitto, così sussistendo l’elemento temporale. La seconda: se l’omicidio sia stato occasionale o frutto di una maturata decisione di uccidere, sussistendo solo in questo secondo caso l’elemento ideologico proprio della premeditazione.

Se saranno ritenuti presenti entrambi gli elementi delineati dalla Cassazione – quello cronologico e quello ideologico – a Turetta sarà contestata la premeditazione; in caso contrario, l’aggravante dovrà essere esclusa.

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