Coronavirus e Fase 2. Ristoranti, cura della persona e autocertificazioni: cosa cambia

Dopo il lockdown comincia la Fase 2 con nuove aperture e più libertà di movimento. Riaprono negozi, parrucchieri, barbieri e ristoranti. In Campania però i ristoranti potranno riaprire solo da giovedì come deciso dalla Regione per attuare altre misure di contenimento del contagio da Coronavirus. Ecco cosa cambia.

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Gli spostamenti consentiti nella Fase 2

Da oggi, nessuna limitazione per lo spostamento all’interno della regione, decisione che riguarda anche le seconde case se situate nella regione di residenza. Nessuna autocertificazione per questi spostamenti. L’autocertificazione sarà necessaria per spostamenti extraregionali.

«Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza», spiega Palazzo Chigi. Resta anche «il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata».

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I ristoranti

Prenotazioni, distanze tra i clienti di un metro, obbligatorio l’uso della mascherina quando ci si alzerà da tavola, stop ai buffet. I locali dovranno conservare la lista delle prenotazioni per 14 giorni. E’ quanto prevede la proposta unitaria che le Regioni. La consumazione al banco è consentita «solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale».

Cura della persona

Nel settore della cura della persona, servizi degli acconciatori, barbieri ed estetisti, sarà consentito l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione. Bisognerà conservare l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 gradi. Bisognerà riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti. Verrà eliminata la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.

Strutture alberghiere

Nelle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo potrà essere rilevata la temperatura corporea e bisognerà garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita.

Le sanzioni previste per chi viola le misure

«Le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione – si legge in un comunicato del governo – sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo».

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«Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima».

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