Respinta la sospensiva: resta la scadenza del 28 ottobre
Salute e tutela dei cittadini prevalgono sulle conseguenze economiche dello stop. È uno dei punti centrali con cui la Corte d’Appello civile di Milano ha confermato la fermata dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto, respingendo la richiesta di sospensiva avanzata da Acciaierie d’Italia e dall’ex Ilva in amministrazione straordinaria. Il termine resta fissato al 28 ottobre. A luglio la stessa Corte aveva concesso 90 giorni per fermare gli impianti fino a quando non fosse stato «rimosso integralmente l’amianto ancora presente negli impianti» e non fossero state «adottate le misure necessarie per ricondurre l’emissione di polveri sottili entro limiti di sicurezza».
La Corte: «Prevalgono le ragioni di tutela della salute»
Nel rigettare l’istanza, i giudici spiegano che le argomentazioni avanzate dalle ricorrenti «non consentono in alcun modo di far ritenere meritevole di accoglimento l’istanza di sospensiva». Il percorso difensivo, secondo la Corte, ripropone la tesi della bontà delle misure già adottate, dal rispetto dell’Aia 2025 alla conformità alle regole europee fino alle emissioni considerate entro i limiti di legge. Motivazioni che, si legge nel provvedimento, erano già state ritenute «quanto meno in parte infondate o irrilevanti».
Il passaggio centrale riguarda però il confronto tra produzione e salute. «Il bilanciamento tra i contrapposti interessi non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute», afferma la Corte, richiamando anche il principio secondo cui l’iniziativa economica privata non può svolgersi «in modo da recare danno alla salute o all’ambiente». Anche di fronte «al grave danno, di natura economica, da compromissione degli impianti», resta quindi «l’esigenza di apprestare tutela al diritto alla vita ed alla salute», definiti valori di «prioritario rilievo costituzionale».
Il rischio di danni agli impianti
Uno degli argomenti utilizzati dalle società riguarda l’irreparabilità degli impianti in caso di spegnimento. Una tesi contestata dai cittadini resistenti, secondo i quali «gli Afo in funzione hanno ben 60 anni e vengono rattoppati senza soluzione di continuità alla meno peggio». Nel provvedimento viene richiamato anche l’ultimo rapporto Ispra, dal quale risulta che gli Afo 1, 2 e 4 sono stati più volte fermati negli ultimi anni per interventi di adeguamento e successivamente riavviati.
Anche la Procura Generale ha espresso dubbi sulla prospettazione delle ricorrenti. L’affermazione relativa al danno irreversibile viene definita «pur suggestiva», ma «non è accompagnata da alcun elemento concreto». Le società, prosegue il parere, non hanno fornito neppure una «quantificazione, neppure approssimativa, dei costi comparativi» tra l’adeguamento degli impianti e il loro rifacimento integrale. «Le ricorrenti si limitano ad affermare che lo spegnimento comporterebbe un danno irreversibile», senza dimostrare che l’adeguamento richiesto dalla normativa europea sia impraticabile o economicamente insostenibile.
Occupazione, lo stop non è considerato improvviso
La Corte affronta anche i «gravissimi danni» che lo spegnimento potrebbe determinare sui livelli occupazionali, sia per il personale direttamente impiegato nell’ex Ilva sia per quello dell’indotto. I giudici ricordano però che «da diversi anni si dibatte» su come conciliare il diritto alla salute dei cittadini e dei lavoratori con la tutela dell’occupazione e che la domanda presentata dai cittadini risale al 2021.
Per questo la sospensione dell’area a caldo «non pare che possa essere considerata come un evento improvviso ma, piuttosto, come un evento prevedibile». Una prospettiva, sottolinea la Corte, sulla quale «non può non essersi misurata, nel corso degli anni, la responsabilità imprenditoriale dei soggetti coinvolti».
Ex Ilva, oltre duemila chili di amianto ancora negli impianti
Un capitolo decisivo riguarda l’amianto. «L’Aia 2025 nulla ha prescritto circa la rimozione dell’amianto», osserva la Corte. Finora ne sono stati già smaltiti 6.780 chili, ma «rimane ancora inglobata negli impianti (precisamente nei cowper) la quantità di oltre 2000 kg».
Secondo i giudici, la precedente prescrizione di rimozione totale presupponeva che l’amministrazione avesse già valutato l’amianto «come sostanza pericolosa per la salute» e la sua eliminazione completa come «l’unica misura idonea a rispettare il principio di precauzione». Le successive disposizioni e l’assenza di una scadenza per la rimozione del residuo «paiono incongrue e non puntualmente motivate».
La Corte osserva inoltre che il rapporto Iss «si limita a registrare le dichiarazioni del gestore sull’assenza di rischio», senza che risultino agli atti documenti sulle rilevazioni compiute. Gli impianti e il sistema produttivo sono inoltre «rimasti immutati da decenni» e questo, insieme al «progressivo ammaloramento dello stabilimento», concorre secondo i giudici a confermare la permanenza del rischio.
Investimenti e decarbonizzazione
Respinta anche la tesi secondo cui lo spegnimento disperderebbe le ingenti risorse pubbliche investite nello stabilimento. «Non pare che lo spegnimento degli impianti possa determinare la “dispersione” delle “ingentissime risorse pubbliche investite nel corso degli anni”», scrive la Corte, ricordando che quelle somme sono già state utilizzate più volte per garantire il mantenimento in funzione degli impianti.
Il polo siderurgico, aggiungono i giudici, continuerà comunque a richiedere «investimenti ingentissimi», dei quali anche gli eventuali acquirenti internazionali sarebbero pienamente consapevoli. Resta quindi sul tavolo l’alternativa tra un adeguamento degli impianti e il loro rifacimento totale o parziale. Sul percorso di decarbonizzazione, invece, la Corte osserva che la tesi secondo cui lo spegnimento lo vanificherebbe è «priva dei necessari chiarimenti» e «non pare, allo stato, di agevole comprensione».
Le condizioni per far ripartire l’area a caldo
La possibilità di una futura ripresa resta nelle mani di gestori e proprietaria. «È rimessa all’autonomia di gestori e proprietaria degli impianti l’iniziativa di ripresa dell’attività», scrivono i giudici, ma soltanto dopo la rimozione integrale dell’amianto e l’adozione delle misure necessarie a riportare le emissioni di polveri sottili entro limiti di sicurezza. Il riferimento produttivo è quello autorizzato di sei milioni di tonnellate all’anno.
Sulla decisione è intervenuta anche Giorgia Meloni. «Lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi. Però sicuramente continuiamo a fare del nostro meglio», ha dichiarato la presidente del Consiglio. «C’era un tavolo già aperto che verrà riconvocato, presumo, immediatamente per andare avanti a capire. È uno dei file sui quali stiamo spendendo il maggior numero di ore».




