Multato perché serviva i clienti nel lockdown, giudice annulla la sanzione

Secondo la sentenza la multa doveva «essere supportata dalla specifica indicazione delle ragioni tecniche»

E’ destinata a far discutere la sentenza del giudice di pace di Chiavari che ha annullato la multa a un ristoratore di Lavagna che, durante il lockdown del 2021, aveva servito i clienti dopo le 18.

Punti Chiave Articolo

«La previsione di fasce orarie nelle quali lo svolgimento dell’attività non era consentita – scrive il giudice Cristina Grassone nella sentenza riportata sull’edizione di levante del Secolo XIX – avrebbe dovuto essere supportata dalla specifica indicazione delle ragioni tecniche che facevano ritenere un incremento del rischio di diffusione del contagio nell’esercizio delle attività nelle fasce orarie in cui operava il divieto».

Pubblicità

Il titolare, difeso dall’avvocato Marco Mori, aveva ricevuto una multa da 400 euro. La sanzione era stata impugnata e nei giorni scorsi è arrivata la sentenza. Le ragioni tecniche non sono contenute né «nel Dcpm del 14 gennaio 2021 – scrive ancora il giudice – né nel verbale del Comitato Tecnico Scientifico della seduta del 12 gennaio».

La multa a gennaio 2021

La sentenza del giudice di pace chiavarese, la prima nel territorio del Tigullio, potrebbe incoraggiare adesso i ricorsi dei ristoratori che sono stati sanzionati nei mesi difficili delle restrizioni e delle chiusure. I fatti risalgono al gennaio 2021. Il ristoratore tiene aperto il locale anche oltre l’orario previsto dal decreto del Governo. Per questo riceverà più multe, così come verrà multato per la questione del Green pass. La sentenza depositata nei giorni scorsi, si riferisce ad uno dei verbali presi dal ristoratore.

Pubblicità Pastificio Setaro

«Impugneremo anche le altre sanzioni», sottolinea l’avvocato Marco Mori. Il giudice Cristina Grassone scrive ancora nella sentenza: «nel caso che ci occupa, la limitazione dell’orario di svolgimento dell’attività di ristorazione determinava la compressione di un diritto costituzionalmente garantito, quale quello del libero esercizio dell’attività economica». In conclusione, il giudice di pace, ha sottolineato «l’illegittimità del Dcpm del 14 gennaio 2021 nella parte in cui individua la misura violata senza esplicitare i presupposti di fatto, nonché le ragioni tecnico scientifiche, poste a fondamento della misura restrittiva».

Potrebbe interessarti anche:

Federproprietà Napoli

Altri servizi

Torre Annunziata, dal 12 febbraio visite nel cantiere della villa di Poppea

I nuovi scavi saranno visibili a gruppi di 10 persone Dal 12 febbraio il cantiere di scavo e restauro della villa di Poppea a Oplontis,...

Morte di Chiara Jaconis, il tribunale: «Non luogo a procedere» per il 13enne non imputabile

L'appello del padre della vittima: «genitori del ragazzino ammettano» La sentenza individua una responsabilità precisa, ma il padre della vittima chiede qualcosa che va oltre...

Ultime notizie

Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio per stalking e lesioni ai danni di Sangiuliano

Contestato anche il reato di interferenze illecite nella vita privata Stalking aggravato, lesioni e interferenze illecite nella vita privata: sono queste le principali imputazioni che,...

Ponte sullo Stretto di Messina, via libera al decreto: l’iter riparte dopo i rilievi contabili

Accantonata l’ipotesi di nominare un commissario per l’intero progetto Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina torna sul tavolo con un decreto del Consiglio...

Referendum, dal ghiaccio alla figuraccia: Pd costretto a battere in ritirata

Un post con immagini olimpiche rimosso dopo le proteste degli atleti Un meme nato per semplificare il messaggio politico si è trasformato in un caso...