Chi segue questo sito, sa che all’inizio del mese di aprile, avevo sollecitato i deputati meridionali, ad evitare che il governo, more solito, approfittasse della decisione della Ue di non definanziare le risorse europee non spese – nella stragrande maggioranza di competenza meridionale – per toglierle al Sud ed utilizzarle ed utilizzarle al Nord. Un appello, purtroppo, caduto nel vuoto. Tant’è che – nonostante questo esecutivo sia per oltre il 30 per cento composto da meridionali – il decreto Rilancio CE LI SCIPPA SENZA PIETA’. Per di più senza citarlo neanche una volta nelle 500 pagine né come ‘Sud’, né Mezzogiorno e neanche come Meridione.
E, per la verità, neanche nel contesto dell’art. 231 del decreto, alla pagine 459, laconicamente intitolato: «Coesione territoriale». E per farvi rendere conto di persona il rispetto di questo esecutivo nei riguardi della nostra terra, vi lascio in compagnia della norma incriminata e della relazione illustrativa con la quale il burocrate di turno ne ha spiegato (si fa per dire) le motivazione.
Indice Articolo
Decreto Rilancio – Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all’emergenza Covid-19
A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell’ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e del Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020.
Al fine di accelerare e semplificare la riprogrammazione del Fondo, nelle more di sottoposizione all’approvazione in CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui all’articolo 44 del Decreto Legge 30 aprile 2019, la Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all’approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020, dandone opportuna informativa al Comitato per la Programmazione Economica da parte dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione.
Decreto Rilancio – Art. 231 Relazione illustrativa e tecnica
La norma si propone di rendere le finalità e gli ambiti di intervento del Fondo per lo sviluppo e la coesione coerenti con le importanti modifiche recentemente apportate dai regolamenti europei relativi ai Fondi SIE, consentendo la possibilità di destinare le risorse del Fondo, al pari delle risorse dei Fondi SIE, a misure per a fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente al Covid-19.
L’efficacia della norma decorre dal 1° febbraio 2020, incoerenza con la data a partire dalla quale i Regolamenti (UE) consentono l’ammissibilità degli interventi emergenziali nell’ambito dei Fondi SIE. La norma prevede che ciascuna amministrazione nazionale, regionale o locale possa usufruire della citata possibilità nei limiti delle risorse riprogrammate per l’emergenza Covid-19 nell’ambito dei Programmi operativi deiFondi SIE. La norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:
- Bandiere Blu, dodici nuovi ingressi: 7 sono al Sud. La Campania è terza con 19 località
- Decreto Rilancio, Salvini: «Regolarizzeranno i richiedenti asilo la cui domanda era stata respinta». Meloni: «Basita per le lacrime della Bellanov
- Il governo approva il decreto Rilancio. Per Conte è la prova d’appello. Anzi, l’ultima spiaggia
- Coronavirus, la previsione della Bce: «Contrazione del Pil senza precedenti»
- Fase 2, Rauti (FdI): «Governo boccia opposizioni su lavoro femminile e preferisce accontentarsi delle nomine nelle task force»