Ex Ilva, la Cassazione rigetta tutti i ricorsi: confermato lo stop dell’area a caldo

La tutela dell’occupazione richiede condizioni di lavoro sicure

Un altro duro colpo per l’ex Ilva di Taranto. La Cassazione ha confermato la validità del decreto che dispone la fermata dell’area a caldo, respingendo i ricorsi delle società siderurgiche. La decisione delle Sezioni Unite Civili, arrivata dopo l’udienza del 20 ottobre, lascia in vigore il provvedimento adottato il 27 luglio dalla Corte d’Appello di Milano, che aveva concesso all’azienda 90 giorni per adempiere. Il decreto era già stato confermato dai giudici milanesi nelle udienze del 9 e del 30 settembre. Alla base dell’ordine di fermata vi sono i rischi per la salute umana derivanti dalle emissioni di polveri nell’atmosfera e dalla presenza di amianto negli altiforni.

Contro il provvedimento Ilva e Acciaierie d’Italia spa-Acciaierie d’Italia Holding avevano presentato due distinti ricorsi straordinari, chiedendone l’annullamento. A sostegno del decreto si erano invece schierati i cittadini di Taranto costituiti nel giudizio, con due controricorsi. La controversia si è sviluppata nel corso degli anni attraverso il Tribunale di Milano, città in cui ha sede legale Acciaierie d’Italia, la Corte di Giustizia Europea di Lussemburgo, la Corte d’Appello milanese e infine la Cassazione a Roma.

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Le società avevano contestato l’omessa valutazione delle risultanze dello studio di VIS e del parere favorevole dell’Istituto Superiore di Sanità utilizzati per il rilascio dell’Aia 2025. Avevano inoltre sollevato obiezioni sulla mancata indicazione di ulteriori limiti di sicurezza per le emissioni di polveri e sul riferimento allo scenario produttivo autorizzato di sei milioni di tonnellate annue, anziché alla quantità di acciaio effettivamente prodotta.

Perché la Cassazione ha respinto i ricorsi

Su queste contestazioni la Suprema Corte è netta: «Tutti questi motivi risultano inammissibili per difetto di interesse». La ragione sta nella struttura stessa del provvedimento milanese, che poggia su due motivazioni distinte: la presenza di amianto e le emissioni di polveri sottili. La Corte d’Appello, sottolineano le Sezioni Unite, le aveva «espressamente dichiarate autonome e ciascuna idonea a sorreggere la decisione».

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La Cassazione spiega quindi che, una volta ritenute infondate o inammissibili le censure relative all’amianto, l’inibitoria collettiva non potrebbe essere annullata neppure qualora fossero accolte le contestazioni riguardanti le polveri sottili. È questo il passaggio che rende ininfluenti, ai fini dell’esito del ricorso, le obiezioni delle società sulla valutazione delle emissioni e sullo scenario produttivo preso in considerazione.

I giudici riconoscono inoltre la fondatezza del percorso seguito dalla Corte d’Appello nella valutazione della pericolosità dello stabilimento. «Può dunque dirsi che la Corte d’appello, sulla scorta dei principi di precauzione, di prevenzione e di causalità attenuata, abbia formulato un giudizio di pericolosità attuale e rilevante sulla base delle plurime risultanze probatorie acquisite tanto da non ritenere necessario ricorrere ad apposita consulenza tecnica d’ufficio», si legge nella pronuncia. La decisione non si fonda quindi soltanto sulle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali, ma anche sui dati e sugli episodi emersi durante il procedimento. Tra gli elementi considerati figurano le condizioni degli impianti, gli incidenti verificatisi nell’acciaieria e il pericolo di dispersione delle fibre di amianto.

L’amianto negli altiforni e l’incendio del 2025

La Suprema Corte richiama espressamente «i numerosi e frequenti incidenti verificatisi nello stabilimento (attestati nei vari rapporti Ispra) e l’obsolescenza o fatiscenza degli impianti». Particolare rilievo viene attribuito alle tonnellate di amianto presenti nei cowpers, gli impianti ausiliari degli altiforni. La loro collocazione costituisce, secondo i giudici, una fonte di pericolo per la «possibile dispersione delle relative fibre anche solo a causa di fessurazioni o microfessurazioni del refrattario».

Non si tratta, nella ricostruzione della Cassazione, di un rischio desunto soltanto dalle prescrizioni dell’Aia 2017. A sostenerlo sono anche fatti verificatisi mentre il giudizio era in corso. Il riferimento più significativo è all’incendio del 7 maggio 2025, avvenuto prima del rilascio dell’Aia dello stesso anno e seguito dal sequestro penale dell’impianto dopo l’esplosione di una tubiera del cowper.

L’episodio era già stato esaminato nel decreto del Tribunale e richiamato successivamente dalla Corte d’Appello come possibile fonte di dispersione di fibre di amianto. Questi elementi, insieme alle risultanze probatorie raccolte, hanno consentito ai giudici milanesi di formulare il giudizio di pericolosità senza disporre una consulenza tecnica d’ufficio, valutazione che la Cassazione ha ritenuto corretta.

La pronuncia affronta anche la disciplina europea sulla qualità dell’aria, richiamando norme e dati scientifici che impongono una protezione elevata contro le sostanze inquinanti. Un quadro che comprende gli standard fissati per il particolato e gli effetti documentati dell’esposizione a numerosi agenti nocivi.

I nuovi limiti europei sulle polveri sottili

«La nuova direttiva (Ue) 2024/2881 del 23 ottobre 2024 “relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” – da recepire entro l’11 dicembre 2026 – fissa parametri ancora più severi in tema di particolato (PM10 e PM2,5), sia sotto il profilo qualitativo che sotto quello quantitativo», osserva la Cassazione. Il riferimento è alle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, già richiamate nel parere negativo dell’Istituto Superiore di Sanità del 30 luglio 2024.

La Suprema Corte richiama poi le conoscenze scientifiche sugli effetti dell’inquinamento atmosferico. Nell’elenco delle sostanze considerate figurano biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particolato PM10 e PM2,5, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, piombo, nichel, alcuni idrocarburi policiclici aromatici e ozono. Secondo i dati citati nel provvedimento, tali inquinanti producono effetti negativi rilevanti sulla salute, con collegamenti a malattie non trasmissibili, condizioni sanitarie peggiori e aumento della mortalità.

La Cassazione fa riferimento anche all’articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo cui «nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche e attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana». Un obiettivo che, precisano i giudici, non può essere raggiunto senza un’adeguata tutela dell’ambiente nel rispetto dello sviluppo sostenibile.

La politica ambientale dell’Unione tiene conto delle diverse situazioni regionali e si basa sui principi di precauzione e azione preventiva, sulla correzione dei danni prioritariamente alla fonte e sul principio «chi inquina paga». Da queste regole discendono obblighi di protezione che non vengono meno quando il rischio individuato sia ancora potenziale.

Il principio di precauzione e gli obblighi delle imprese

«In applicazione del principio di precauzione, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione», afferma la Cassazione. Il gestore di un’installazione, aggiungono i giudici, è tenuto a «garantire» che non si verifichino fenomeni di inquinamento significativi.

Il principio di precauzione viene descritto come un’applicazione operativa della prevenzione: quando una politica o un’attività possono provocare danni alle persone o all’ambiente, non occorre attendere che vi sia pieno consenso scientifico sulla portata del rischio per adottare misure protettive. In presenza di possibili conseguenze gravi, la tutela deve essere assicurata anche nelle situazioni di incertezza.

Le Sezioni Unite richiamano in proposito la comunicazione della Commissione europea COM(2000) 1 final, secondo cui la precauzione può essere invocata quando una valutazione scientifica e obiettiva individui effetti potenzialmente pericolosi senza consentire di determinarne con sufficiente certezza il rischio. Lo stesso principio deve essere rispettato quando le informazioni disponibili siano insufficienti, non conclusive o incerte, ma indichino possibili effetti incompatibili con il livello di protezione richiesto.

Accanto alle norme europee, i giudici esaminano i limiti posti dalla Costituzione italiana all’attività imprenditoriale, ponendo al centro il rapporto tra produzione industriale, occupazione e diritti fondamentali. È su questo terreno che la pronuncia affronta il tema del bilanciamento tra interessi economici e salvaguardia della salute.

La Cassazione: «Il diritto al lavoro deve essere salubre e sicuro»

«Il massimo livello di tutela apprestato dalla Carta costituzionale alla vita, alla salute e all’ambiente, specie dopo la riforma costituzionale degli artt. 9 e 41, ma già prima con gli artt. 2 e 32 della Costituzione, è un dato acquisito», scrivono i giudici. La Corte richiama quindi i limiti fissati dall’articolo 41 alla libertà di iniziativa economica privata, che «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».

La Suprema Corte riconosce contemporaneamente il valore primario del diritto al lavoro in una Repubblica che su di esso è fondata, come stabilisce l’articolo 1 della Costituzione. Richiama inoltre l’articolo 4, che impegna lo Stato non soltanto a riconoscere il diritto all’occupazione, ma anche a promuovere «le condizioni che rendano effettivo questo diritto».

Per le Sezioni Unite, però, salute e occupazione non sono diritti da mettere in alternativa. «A ben vedere, diritto alla vita e alla salute (oltre che all’ambiente sano) e diritto al lavoro non possono essere contrapposti e non devono entrare in conflitto, poiché non sarebbe nemmeno meritevole di tutela un lavoro svolto in condizioni degradanti o pericolose: il diritto al lavoro che lo Stato deve promuovere è un diritto al lavoro salubre e sicuro, non già sottoposto a condizioni inaccettabili per salvaguardarne il mantenimento, che va tuttavia sostenuto e perseguito con appropriate politiche economico-sociali».

«A essere contrapposto è invece il diritto allo svolgimento di attività imprenditoriale», precisa la Cassazione, ricordando che la Costituzione ne delimita l’esercizio per impedire danni ai diritti prevalenti alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Il giudizio sulla vicenda dell’ex Ilva

Alla luce di questi principi, le Sezioni Unite scrivono che «il faticoso bilanciamento degli interessi sin qui operato dai giudici di merito, attraverso l’articolato giudizio che ha portato all’accoglimento dell’azione inibitoria collettiva, risulta corretto e ragionevole». Nella valutazione, osservano, non si può prescindere dalla «ricostruzione diacronica della vicenda economica, normativa e giudiziaria», dall’impatto ambientale del complesso siderurgico di Taranto e dai numerosi interventi pubblici adottati per salvaguardarne la continuità produttiva. Il rigetto dei ricorsi di Ilva e Acciaierie d’Italia lascia dunque valido il decreto della Corte d’Appello di Milano e l’ordine di fermata dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto.

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