Ex Ilva, AdI ricorre in Cassazione contro lo stop dell’area a caldo

Per l’as le pronunce prevedono misure «radicalmente diverse»

Due decisioni diverse, con effetti radicalmente differenti sul futuro dell’ex Ilva di Taranto. È su questo contrasto che Acciaierie d’Italia costruisce il ricorso straordinario presentato alla Corte di Cassazione. Il gestore degli impianti, in amministrazione straordinaria, chiede alla Suprema Corte di cassare il decreto con cui il 27 luglio la Corte d’Appello di Milano ha ordinato, per inquinamento e danni alla salute, la fermata dell’area a caldo entro 90 giorni, termine destinato a scadere a fine ottobre. Il ricorso è firmato dagli avvocati Luisa Torchia e Marco Annoni.

«La Corte d’Appello, disponendo la sospensione immediata delle attività dell’area a caldo per profili del tutto diversi da quelli considerati dal decreto del Tribunale, ha integralmente sostituito la propria misura inibitoria a quella disposta dal Tribunale», sostengono i legali. In questo modo, aggiungono, sarebbe «venuta meno la possibilità per AdI di avvalersi della misura rimediale indicata dal Tribunale per evitare la sospensione delle attività di produzione dell’acciaio».

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Quello di Acciaierie d’Italia è il secondo ricorso presentato sul fronte aziendale. Alla vigilia di Ferragosto si era già rivolta alla Cassazione, per la stessa ragione, Ilva in amministrazione straordinaria. Davanti alla Suprema Corte ci sono quindi le iniziative della proprietà degli impianti, Ilva in as, e del loro gestore, Acciaierie d’Italia in as.

Il nodo della decisione del Tribunale di Milano

La vicenda giudiziaria prende le mosse dal ricorso presentato da un gruppo di cittadini di Taranto e dall’associazione «Genitori Tarantini». A febbraio il Tribunale di Milano aveva rilevato carenze in alcune prescrizioni ambientali dell’AIA rilasciata dal ministero dell’Ambiente nell’estate 2025, stabilendo che dovessero essere ridefinite e dettagliate, soprattutto nell’articolazione e nei tempi, entro il 24 agosto 2026. In caso contrario, il siderurgico avrebbe dovuto fermarsi.

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Secondo Acciaierie d’Italia, il successivo provvedimento della Corte d’Appello avrebbe però modificato radicalmente questo impianto. Nel ricorso si ricorda che il decreto impugnato ha accolto la «richiesta di inibitoria» avanzata dai cittadini e, «in parziale riforma» della pronuncia del Tribunale, ha ordinato ad AdI e AdIH, nonché a Ilva, «la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento Ilva di Taranto», concedendo 90 giorni per completare le operazioni.

«In tal modo – scrivono i legali – la Corte d’Appello ha però integralmente superato il decreto del Tribunale, adottando una pronuncia del tutto incompatibile con quanto disposto dal giudice di primo grado».

Anche il Tribunale, sottolinea AdI, aveva ritenuto illegittime e disapplicato alcune misure dell’AIA 2025, e quindi la stessa AIA, disponendo la sospensione dell’attività produttiva a partire dal 24 agosto 2026. Ma la decisione era legata «esclusivamente ai profili temporali di attuazione delle misure individuate, ritenuti non appropriati» e lasciava all’azienda una possibilità per evitare lo stop.

Entro il 24 agosto 2026 AdI avrebbe infatti potuto chiedere un’integrazione dell’AIA 2025. Questa avrebbe dovuto contenere «l’indicazione dei tempi certi e ragionevolmente brevi» entro i quali studi di fattibilità, piani e cronoprogrammi indicati nelle prescrizioni avrebbero dovuto trovare effettiva attuazione, accompagnata dall’impegno dell’azienda a una loro «tempestiva» applicazione.

La contestazione sui poteri del giudice e sull’AIA

È proprio la differenza tra i due provvedimenti uno dei punti centrali dell’impugnazione. Per Acciaierie d’Italia, il decreto della Corte d’Appello «si pone in diretto contrasto con la disciplina dell’AIA», perché «la revisione delle prescrizioni autorizzative compete all’autorità amministrativa e non al giudice, il quale non può riformularne il contenuto sostanziale».

Nel passaggio dalla decisione di primo grado a quella d’appello, sostiene quindi AdI, non sarebbe cambiata soltanto la misura imposta all’azienda, ma anche la valutazione dei profili di illegittimità dell’AIA 2025. Il contenzioso nasce infatti da posizioni contrapposte. Nel reclamo contro il decreto del Tribunale, i cittadini avevano chiesto la disapplicazione integrale dell’AIA e l’immediata sospensione delle attività dell’area a caldo. Acciaierie d’Italia, al contrario, aveva contestato «l’erroneità e infondatezza della ritenuta illegittimità delle misure dell’AIA 2025 oggetto di disapplicazione».

Per AdI, il giudice d’appello «da un lato ha ritenuto di confermare l’accoglimento della richiesta di misure inibitorie già disposta dal Tribunale», ma dall’altro ha valutato diversamente i profili di illegittimità dell’AIA esaminati in primo grado e contestati sia dai cittadini sia da AdI, AdIH e Ilva, arrivando così ad adottare «misure inibitorie radicalmente diverse».

Il caso dell’amianto nei cowpers degli altiforni

Un ulteriore punto del ricorso riguarda l’amianto presente nei cowpers degli altiforni. Tra gli elementi considerati dalla Corte d’Appello nel disporre la fermata dell’area a caldo entro 90 giorni figurano infatti, oltre alle emissioni di polveri sottili PM 2,5 e PM 10, anche la presenza di amianto.

Acciaierie d’Italia contesta però l’inquadramento adottato nel decreto. Considerare l’amianto presente nei cowpers come una «emissione» sarebbe, secondo la società, «in contrasto con la disciplina nazionale e comunitaria». «La disciplina dell’amianto – sostengono i legali – è infatti regolata da un apparato normativo autonomo e speciale, del tutto distinto dalla normativa sulle emissioni industriali». Di conseguenza, secondo AdI, «la gestione dell’amianto non rientra infatti nel perimetro regolatorio dell’AIA».

È anche su questi presupposti che Acciaierie d’Italia chiede ora alla Corte di Cassazione di cassare il decreto del 27 luglio, mentre resta in vigore il termine di 90 giorni imposto dalla Corte d’Appello per la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto.

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