La Corte Europea: «Matrimonio gay in un altro Paese va riconosciuto»

La sentenza sul caso di due cittadini polacchi

«Uno Stato membro ha l’obbligo di riconoscere un matrimonio tra due cittadini dell’Unione dello stesso sesso che è stato legalmente contratto in un altro Stato membro in cui hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno».

È quanto prevede una sentenza della Corte Ue arrivata sul caso di due cittadini polacchi, sposati in Germania, che hanno chiesto che il loro certificato di matrimonio fosse trascritto nel registro civile polacco affinché il matrimonio fosse riconosciuto in Polonia. Le autorità polacche competenti avevano respinto la richiesta dei due cittadini sulla base del fatto che la legge polacca non consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

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La Corte di giustizia, in risposta a una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale, ha ritenuto che il rifiuto di riconoscere un matrimonio tra due cittadini dell’Unione, legalmente contratto in un altro Stato membro in cui hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno, sia contrario al diritto dell’Unione perché viola tale libertà e il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Competenza nazionale e diritto dell’Unione

«Gli Stati membri sono quindi tenuti a riconoscere, ai fini dell’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione, lo stato coniugale legittimamente acquisito in un altro Stato membro», spiega la Corte pronunciandosi sul caso, risalente al 2018. La Corte ricorda che, sebbene le norme in materia di matrimonio rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi sono tenuti a rispettare il diritto dell’Unione nell’esercizio di tale competenza.

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I coniugi in questione, in quanto cittadini dell’Unione, godono della libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri e del diritto di condurre una normale vita familiare nell’esercizio di tale libertà e al momento del ritorno nel loro Stato membro di origine. «In particolare, quando creano una vita familiare in uno Stato membro ospitante, in particolare in virtù del matrimonio, devono avere la certezza di poter proseguire tale vita familiare al momento del ritorno nel loro Stato membro di origine», sottolinea il tribunale con sede a Lussemburgo.

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