La Cedu respinge il ricorso di Cospito sul 41bis: manifestamente infondato

Per i giudici le autorità italiane hanno fornito sufficienti prove

La Corte dei diritti umani ha respinto in quanto manifestamente infondato il ricorso di Alfredo Cospito sull’applicazione al suo caso del 41bis, e anche sul fatto che non gli sia stato revocato per ragioni di salute.

Secondo i giudici della Cedu le autorità italiane hanno fornito sufficienti prove per giustificare la decisione di sottoporre Cospito al 41bis, e ciò è vero anche per quanto concerne la compatibilità di questo regime con il suo stato di salute, che si evidenzia è deteriorato in seguito alla sua decisione di condurre uno sciopero della fame.

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La tesi di Alfredo Cospito

Il ricorso è giunto alla Cedu il 15 marzo 2023. Davanti alla Corte Cospito ha sostenuto che il regime del 41bis gli è stato applicato arbitrariamente, e in particolare ha denunciato la mancanza di un’adeguata motivazione a sostegno dell’applicazione del regime e la severità e la natura invasiva delle restrizioni da esso comportate. Inoltre ha affermato che le sue condizioni di salute erano incompatibili con la detenzione e che i tribunali nazionali non le avevano valutate adeguatamente, e che temeva di essere sottoposto a cure mediche forzate, dato che in quel momento stava conducendo uno sciopero della fame, iniziato il 20 ottobre del 2022 e finito il 9 aprile del 2023.

La decisione della Cedu

Per quanto concerne le ragioni che hanno portato all’applicazione del 41bis ad Alfredo Cospito la Cedu osserva che «l’ordinanza ministeriale dà una descrizione dettagliata e personalizzata, basata su prove fornite da diversi organismi e agenzie statali, tra cui, tra l’altro, i precedenti penali, le sue condanne penali, il suo ruolo all’interno di quelle che sono definite associazioni sovversive e, in particolare, alcuni movimenti anarchici», scrive la Cedu nella sentenza.

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Inoltre evidenzia che il Ministro si è basato sulle prove relative alla rete di sostegno a cui Cospito aveva accesso, nonché sulla presenza costante e sull’attuale stato di attività di tali movimenti in Italia e all’estero. Infine è stato accertato che Cospito, le cui numerose comunicazioni dalla prigione – comprese quelle che l’ordinanza descriveva come scritti che sostenevano la lotta armata e incitavano all’uso della violenza a sostegno della causa anarchica – avevano contribuito, alla luce delle prove a disposizione delle autorità, a identificare obiettivi e stimolare attacchi contro le istituzioni statali.

La salute di Cospito

Per quanto riguarda le condizioni di salute di Cospito e la loro compatibilità con il 41 bis e con la detenzione in generale, sulla base delle prove a sua disposizione, la Corte osserva che il deterioramento delle condizioni di salute era collegato allo sciopero della fame iniziato il 20 ottobre 2022 e terminato il 9 aprile 2023. La Corte afferma che Cospito era stato informato degli effetti dello sciopero della fame e del tipo di trattamento che gli sarebbe stato somministrato con il suo consenso e che egli aveva rifiutato di interrompere lo sciopero nonostante il deterioramento delle sue condizioni di salute.

Fin dall’inizio – si spiega – dello sciopero della fame, era stato monitorato quotidianamente dai medici della prigione e da medici esterni del servizio sanitario nazionale. Infine i togati di Strasburgo affermano che i tribunali nazionali, nel rigettare la richiesta di sospensione della pena detentiva per motivi di salute si sono basati su molteplici perizie mediche, e che e le loro decisioni sono ben motivate.

Il legale: decisione scontata

«Prendiamo amaramente atto della decisione, tutto sommato scontata, la giurisprudenza della Cedu è nota e non lasciava grandi speranze di successo». Lo afferma l’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di Alfredo Cospito.

«Tra pochi mesi scadrà il termine di quattro anni del provvedimento applicativo e vedremo quali saranno i pareri che giungeranno al Ministro Nordio sulla necessità o meno del rinnovo», prosegue il legale aggiungendo che «nel 2022 la Dnaa aveva rivisto il proprio parere sulla necessità del 41 bis per Cospito associandosi alla difesa nel richiedere una revoca anticipata dell’afflittivo regime detentivo. Nonostante l’attuale fase politica improntata al populismo penale e alla repressione del dissenso , speriamo che la direzione nazionale confermi il convincimento espresso».

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