Per gli ermellini è «irrilevante» il ritardo nel dissenso della vittima
Il «ritardo nella reazione» della «vittima», ovvero «nella manifestazione del dissenso», è «irrilevante» per la «configurazione della violenza sessuale». E su questo aspetto «la giurisprudenza è netta», perché la «sorpresa» di fronte all’abuso «può essere tale da superare» la «contraria volontà», ponendo chi subisce nella «impossibilità di difendersi».
Lo scrive la Cassazione che, dopo il ricorso del sostituto pg di Milano Angelo Renna, ha disposto, l’11 febbraio scorso, un processo d’appello bis per un ex sindacalista di 48 anni che lavorava all’aeroporto di Malpensa, accusato di abusi su una hostess e assolto perché, scrivevano i giudici, lei in «30 secondi» avrebbe potuto opporsi.
Per la Cassazione l’assoluzione è da rifare
Per la Suprema Corte, le motivazioni delle due sentenze di primo e secondo grado, che tanto avevano fatto discutere, non sono «in linea con i pacifici orientamenti giurisprudenziali» e quell’assoluzione va annullata con rinvio ad un nuovo secondo grado. Secondo la Corte d’Appello di Milano, che aveva confermato il verdetto del Tribunale di Busto Arsizio (Varese) del 2022, quei comportamenti dell’imputato (difeso dal legale Ivano Chiesa), che i pm contestavano come abusi sessuali, non erano stati tali «da porre la persona offesa in una situazione di assoluta impossibilità di sottrarsi alla condotta».
La tempistica non basta a escludere la violenza
Condotta che, sostenevano i giudici, «non ha (senz’altro) vanificato ogni possibile reazione della parte offesa, essendosi protratta per una finestra temporale», ossia «20-30 secondi», che «le avrebbe consentito anche di potersi dileguare». La terza sezione penale della Cassazione (presidente Giulio Sarno), quattro mesi fa, accogliendo il ricorso della Procura generale milanese sostenuto anche dal pg della Cassazione, ha disposto l’appello bis ritenendo, si legge ora nelle motivazioni, che «entrambe le decisioni» di primo e secondo grado «non abbiano fatto buon governo dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza in materia di violenza sessuale».ù
Il blocco emotivo e la sorpresa dell’aggressione
In questo caso, spiega la Cassazione, i giudici dei due processi non hanno mai «dubitato della insidiosità e repentinità degli atti sessuali», che integrano «di per sé la violenza sessuale, ma hanno immaginato che la durata del contatto escludesse l’insidiosità del gesto e comportasse la necessità della violenza, della minaccia e dell’abuso di autorità per pronunciare la condanna».
Invece, chiarisce la Cassazione, «è chiaro» che la hostess (parte civile col legale Teresa Manenti), che si era recata nel 2018 dall’allora sindacalista «per esporre un problema di lavoro e che per tutto il tempo aveva mantenuto in mano la cartellina contenente i documenti, era rimasta del tutto disorientata e sguarnita rispetto ai comportamenti dell’uomo».
La giurisprudenza non ammette automatismi
Giudici che chiariscono, infatti, come «nella letteratura scientifica» venga «spiegato il fenomeno del blocco emotivo o freezing, cioè l’incapacità di reazione dovuta alla paura o al frastornamento per l’imprevedibilità della situazione e l’incapacità di fronteggiarla».
Né d’altra parte, si legge ancora nelle motivazioni, «esiste un modello di reazione o un modello di vittima». Per la Cassazione, i giudici dei due processi hanno deciso che non c’è stata violenza con una conclusione «meramente congetturale». E pure sulla «mancata percezione del dissenso della donna» il ragionamento di Tribunale e Corte è «fallace». In giurisprudenza è «pacifico» il principio che chi «agisce» deve acquisire «il consenso del destinatario degli atti sessuali, o comunque non lo escluda sulla base del contesto, anche in caso di gesto repentino». Il nuovo processo, da fissare in appello a Milano, dovrà tenere conto di questi paletti ribaditi dalla Suprema Corte.