Il sistema delle leggi e il decreto anti-rave party

Troppe implicazioni per essere discusso, valutato e avere certezze senza lasciarsi alle spalle schematismi e cornice ideologico-politica

La materia del diritto e della giurisdizione ha natura complessa e portata complicata. Chi si misura con questi temi ed esce dalla cornice ideologico-politica sa bene quante difficoltà esistono, quali ostacoli si frappongono e quanto difficile sia inerpicarsi nelle problematiche ermeneutiche.

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Certo i tempi in cui oggi si opera in siffatta area del pensiero e del sistema di regolazione delle condotte umane risultano essere ancor più ardui per potere avere certezza. Nel mio sottopormi professionalmente alle sezioni unite, amministrative e civili, ho potuto registrare una vasta casistica, nella quale la «ratio delle leggi», nella fase di applicazione, ha la necessità di dispiegare le ragioni e le modalità in un ragionamento utile ad evocare tutti i significati che la norma contiene e portare a compimento la più appropriata ragionevole adesione ai fatti di vita quotidiana.

Ossia da una generalità, necessaria per principio, intesa come criterio di costruzione legislativa, bisogna poi passare alla specificità dei casi che accadono. In questo spazio si inseriscono tutta una serie di momenti che riflettono le reazioni dell’opinione pubblica, gli approfondimenti degli addetti ai lavori, dei disinvolti opinionisti mediatici e soprattutto degli organi istituzionali e costituzionali chiamati a delibare sui provvedimenti.

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Certo in questi casi interagiscono vari soggetti e vari elementi che condizionano la costruzione di un pensiero costituito dalla formazione di una, non sempre all’altezza, psicologia collettiva, da una visione storica e da una serie di meccanismi subliminali che rendono complesso un esame serio.

Zagrebelski, Ainis e Mirabelli

In questi giorni, sia sui social che sulle pagine dei giornali, sono rimbalzate talune considerazioni, assolutamente corrette, che hanno visto giuristi del calibro di Zagrebelski e Ainis esprimere perplessità, di cui bisogna prendere non solo atto ma farne tesoro, perché con il loro patrimonio interpretativo forniscono valutazioni non solo interessanti, ma anche munite di robustezza concettuale che non può accantonarsi con facilità.

Tuttavia sul medesimo argomento Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, dichiara di contro che «Il testo dell’articolo 5 del decreto-legge 162 del 2022 sui rave party… non nega la libertà di riunione nelle modalità indicate e garantite dall’articolo 17 della Costituzione, cioè “pacificamente e senz’armi”. La norma è diretta all’occupazione abusiva di locali altrui. Mi pare dunque che non ci sia né una intenzione né una condizione liberticida»

Queste elaborazioni fornite da eminenti ed autorevolissimi esponenti del mondo del diritto immettono alla discussione una sorta di opinabilità interpretativa che non può sottostimarsi in una sorta di «relativizzazione». Difatti il contrasto interpretativo facile si arresta, laddove si vanno a riscontrare i comportamenti istituzionali che, ove dovessero esserci «certezze» sulla infondatezza costituzionale della norma, introducono una ulteriore valutazione del procedimento legislativo. Infatti per poter adottare un decreto-legge devono sussistere presupposti necessari ed evidenti.

Casi straordinari di necessità e urgenza

Difatti il presupposto per la sua adozione è l’esistenza di «casi straordinari di necessità e urgenza» (ad esempio l’attuale emergenza sanitaria nazionale o calamità naturali). L’apprezzamento circa la straordinarietà del caso, la necessità e l’urgenza di intervento, deve investire tutte le disposizioni contenute nel decreto legge. Inoltre, andrà valutato in termini politici-discrezionali insuscettibili di una rigida predeterminazione normativa, e alla luce del ritenuto pregiudizio che deriverebbe dal ritardato intervento parlamentare nelle forme ordinarie.

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Secondo tali valutazioni e sotto la sua responsabilità, il Consiglio dei Ministri (con una deliberazione collegiale, non di un singolo Ministro o del solo Presidente del Consiglio) determina il contenuto materiale del decreto legge. Questo verrà emanato con Decreto del Presidente della Repubblica (controfirmato), pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà immediatamente in vigore. La situazione emergenziale in cui ci si trova deroga, così, alla tradizionale vacatio legis che contraddistingue (quale tempo di adeguamento alla nuova disciplina) l’entrata in vigore delle leggi ordinarie.

Pertanto ciò che balza all’attenzione del cultore o lettore che già, all’interno di questo procedimento di adozione, vi siano nelle diverse fasi di adozione più momenti di esame e di controllo. Uno per tutti, oltre all’attività ministeriale, al cui interno vi sono consulenti giuridici con ottimi curricula, vi è il ruolo del garante della Costituzione, che nel nostro sistema è il Presidente della Repubblica, il quale è chiamato a controfirmare l’emanazione del decreto-legge. Ed in questo caso, per verità storica, Il Presidente ha controfirmato il decreto senza fare alcuna osservazione e/o sottolineatura per invitare a modificare la norma.

Sistema di equilibrio tra poteri

Ovviamente la presenza della Corte Costituzione che nel meccanismo del sistema di equilibrio tra poteri nel nostro «stato di diritto» fornisce un ulteriore strumento esterno per potere svolgere ulteriori funzioni di controllo ai fini della eventuale incostituzionalità della norma adottata, dopo l’approvazione definitiva della legge da parte del parlamento della Repubblica Italiana.

Per cui, al di là della facile grossolanità di cui molti ci impregniamo nel discutere e/o dibattere con superficiale faciloneria, il tema non è assolutamente facile da dipanare e quindi nessuno ha titolo per impancarsi a soloni ed esperti di dottrina giuridica. Sicché bisognerebbe esprimere con maggiore prudenza senza farsi trascinare in apprezzamenti ideologici o di pregiudiziali critiche che assumono un dubbio gusto. Come in tutti gli argomenti vi sono i difensori d’ufficio, ma credo che anche questi debbano munirsi di maggiore decoro nell’esprimere, senza strafalcioni di analisi logica e grammaticale, considerazioni di cui non conoscono pienamente le refluenze ed i dubbi che albergano in chi, per mestiere, è chiamato a dipanare simili matasse.

Certamente il Ministro Piantedosi, che probabilmente su sollecitazione ed ispirazione della sua parte politica, ha coniato la norma, a mio modesto avviso avrebbe dovuto coordinarsi con il guardasigilli Carlo Nordio, il sottosegretario Mantovano e con il sottosegretario Fazzolari onde evitare carenze nella previsione legislativa per troppa frettolosità. In una Repubblica, come la nostra, di certo è obbligatorio prescegliere il metodo, anche nello stilare obiettivi e modalità nel perseguirli in maniera proporzionata, equilibrata ed efficace. In conclusione il metodo, nel coordinarsi e procedere correttamente, risulta essenziale, e di questo la politica deve farsi carico, per mantenere la barra dritta e la navigazione sicura.

Setaro

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