Ex Ilva, il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar: garantita la fornitura di gas

L’acciaieria di Taranto può continuare l’attività produttiva

Con un’ordinanza depositata, il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività di una recente sentenza del Tar della Lombardia e assicurato la prosecuzione della fornitura di gas agli stabilimenti di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, l’ex Ilva, a partire da quelli di Taranto. Fornitura che sarebbe stata interrotta con l’operazione di cosiddetta discatura dal 6 novembre, e già comunicata all’azienda il 16 ottobre scorso da Snam Rete Gas.

Il ricorso in appello è stato proposto da Acciaierie d’Italia contro Arera, l’Autorità di regolazione energia, reti e ambiente. Al Consiglio di Stato l’udienza di merito è stata fissata per il 9 giugno 2026.

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La seconda sezione del Consiglio di Stato scrive che «le questioni sollevate dalle parti meritano un approfondimento nel contraddittorio pieno proprio della fase di merito e che, nella logica di adeguata ponderazione degli interessi contrapposti che caratterizza la fase cautelare, assume particolare rilievo il pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe dalla cessazione dell’attività conseguente alla discatura programmata per il 6 novembre 2025, in quanto si tratta di impianti siderurgici d’interesse strategico nazionale». Per il Consiglio di Stato, inoltre, «il legislatore, in diverse occasioni, ha ritenuto necessario preservare la continuità produttiva» del gruppo dell’acciaio.

«Preservare la continuità produttiva» degli impianti dell’ex Ilva

Inoltre, «il mantenimento della funzionalità degli impianti, oltre ad avere rilievo in considerazione di “prevalenti profili di protezione dell’ambiente e della salute, di ordine pubblico, di salvaguardia dei livelli occupazionali”, appare funzionale anche a non pregiudicare l’esito delle trattative in corso per la vendita del complesso aziendale». Quindi, «stante la particolare rilevanza del profilo del danno e al solo fine di garantire la continuità produttiva degli impianti», per il Consiglio di Stato «sussistono giustificati motivi per sospendere gli effetti della sentenza impugnata».

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La sentenza del Tar lombardo sospesa dal Consiglio di Stato è del 6 ottobre scorso, ma il rischio di interruzione della fornitura ai complessi dell’ex Ilva risale al 2023, quando l’azienda era gestita dal privato ArcelorMittal e dal partner pubblico Invitalia, con il primo in maggioranza. Il Tar, il mese scorso, aveva respinto il ricorso di AdI contro l’interruzione e affermato che «deve escludersi che la continuità di funzionamento della produzione dell’Ilva comporti una deroga generalizzata alle regole relative all’approvvigionamento di gas».

«L’incapacità conclamata»

Acciaierie, in particolare, aveva chiesto l’annullamento di una delibera Arera del 7 settembre 2023 «che ha accolto soltanto parzialmente (sino al 30.09.2023) la richiesta di deroga al termine di sessanta giorni per l’erogazione del Servizio di Default Trasporto presentata da Acciaierie d’Italia S.p.A. in data 2 agosto 2023». L’azienda aveva chiesto l’«estensione del servizio almeno sino al 31.12.2023». Impugnata da AdI anche la delibera Arera del 3 ottobre 2023 «nella parte in cui non dispone alcun trattamento temporale differenziato per AdI».

A seguito di tale provvedimento di Arera, Snam Rete Gas aveva quindi comunicato all’ex Ilva il 19 ottobre 2023 che il successivo 8 novembre avrebbe effettuato la cosiddetta discatura. Che poi, nei fatti, non è avvenuta. Per il Tar, l’ex Ilva «in quanto destinataria di una disciplina speciale di tipo emergenziale e derogatorio, non ha titolo a invocare una disciplina che la liberi stabilmente dai doveri e dai limiti che lo svolgimento dell’attività siderurgica comporta per qualsiasi operatore interno e comunitario, salvo le eccezioni espressamente stabilite per legge o comunque con atto normativo».

E ancora, ha detto il Tar lombardo, «l’incapacità conclamata» dell’ex Ilva «di fare fronte ai suoi impegni economici e giuridici, che non è, e non prevede di essere neppure in futuro, in grado di stipulare un contratto di fornitura di gas, impegnano lo Stato e l’amministrazione in continue misure spot per cercare di rendere meno gravose le condizioni in cui versa, non per colpa di Arera, la società stessa».

«Né il tentativo» – ha detto il Tar – di Acciaierie d’Italia «di trasformare il servizio di default in una fonte alternativa di approvvigionamento di gas a suo esclusivo favore, eliminandone o riducendone significativamente la transitorietà, può essere allo stato giustificabile», perché, sempre per il Tar, «il servizio di default non può essere qualificato come attività di vendita».

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