Un Regio Decreto continua a disciplinare il destino degli insegnanti
«La ringraziamo per l’ottimo lavoro svolto in questi anni… È stato un piacere collaborare con lei». Una stretta di mano, la nota ufficiale e poi ciao ciao… Tornatene da dove sei venuto, sempre che non siano passati cinque anni, altrimenti ti sei giocato anche la titolarità.
Questa è la procedura «legittima», ma spesso troppo all’accetta, relativa alla mobilità del personale docente in servizio nei licei militari.
Un rischio che i professori, visti i frequenti casi di applicazione, dovrebbero considerare meno a cuor leggero prima di partecipare alle selezioni. I bandi, infatti, riportano esplicitamente articoli di questo tipo: «Il professore — con libera interpretazione sul genere — è posto a disposizione del Ministero della Difesa a tempo indeterminato, ma può, in ogni momento, essere restituito al MIM con decorrenza dall’inizio del successivo anno scolastico».
Una pratica che trova fondamento in una norma risalente addirittura a cent’anni fa: il regio decreto n. 1054 del 1923, con le relative integrazioni e modifiche, che, di concerto con il CCNI, disciplinerebbe la mobilità degli insegnanti provenienti dal MIM che svolgono i propri incarichi «in prestito» presso le scuole militari.
Il potere discrezionale delle scuole militari
Insomma, rapporti che, per quanto in teoria sembrerebbero soggetti ai vincoli delle norme nazionali in materia, nella pratica resterebbero affidati a una certa discrezionalità. Un potere, quello nelle mani di chi dirige le scuole militari, ben diverso da quello attribuito ai dirigenti scolastici della scuola ordinaria.
Dare il benservito a un docente delle scuole militari è, nei fatti, più «semplice» e sbrigativo, considerando anche che la restituzione al ruolo non comporta la perdita del posto di lavoro, ma il ritorno allo status precedente. Tale «cuscinetto», tuttavia, non deve distogliere l’attenzione dai disagi generati da un’inattesa mobilità.
Che un Paese affidi ancora oggi il destino professionale di centinaia di insegnanti a un testo concepito nell’Italia del 1923 non è un dettaglio da narrativa normativa, ma una responsabilità politica precisa e va trattato come tale.
Non si tratta di mettere in discussione la specificità della norma, ma ci sarebbe da chiedersi perché, a un secolo di distanza e dopo una riforma organica della scuola pubblica, il legislatore non abbia ancora ritenuto necessario colmare un vuoto che espone i docenti a una discrezionalità incompatibile con i principi di stabilità e trasparenza che oggi si pretendono, giustamente, in ogni comparto del pubblico impiego. Il malessere crescente tra coloro che vivono questa condizione di precarietà normativa non è un fenomeno marginale, ma il sintomo di una disattenzione istituzionale che si protrae da troppo tempo.




