Torna la procedibilità d’ufficio per il furto con destrezza
Un decreto e un disegno di legge. Arriva, con il via libera del Consiglio dei ministri, la stretta sulla sicurezza. Non è un caso che la misura anti-lame sia stata inserita nel decreto legge varato dal governo all’articolo uno. L’esecutivo ha puntato subito sull’introduzione del divieto di porto di particolari strumenti atti ad offendere, e in particolare al «divieto di porto, se non per giustificato motivo, di strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 centimetri» (il reato viene punito «con la reclusione da 6 mesi a 3 anni»).
Viene introdotto il divieto assoluto di porto «di strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza superiore a 5 centimetri, a scatto o a farfalla, di facile occultamento e di frequente utilizzo», reato punito con la reclusione da 1 a 3 anni. «Si prevede, in entrambe le fattispecie, la possibilità per il prefetto di applicare le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della licenza di porto d’armi ovvero il divieto di conseguirli, nonché la comunicazione, da parte dell’organo accertatore, all’autorità giudiziaria competente».
Misure contro la violenza giovanile
Se i fatti sono commessi dal minorenne, «è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro a carico del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale». Inoltre, arriva l’introduzione del divieto di vendita ai minorenni – anche su web o piattaforme elettroniche, con compiti di vigilanza e sanzionatori affidati all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – delle armi cosiddette «improprie», in particolare di strumenti da punta e taglio.
«La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, aumentata fino a un massimo di 12.000 euro in caso di reiterazione della violazione del divieto, irrogata dal prefetto, e con la revoca della licenza all’esercizio dell’attività disposta dall’Autorità competente».
Viene introdotto a carico dell’esercente l’attività di vendita di questi strumenti «l’obbligo di tenuta di un registro in formato elettronico ove inserire giornalmente le singole operazioni di vendita, che, in caso di inottemperanza, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a 10.000».
Per prevenire la violenza giovanile è previsto l’ampliamento del catalogo dei reati per i quali si può applicare l’ammonimento del questore nei confronti di minorenni dai 12 ai 14 anni, vengono inserite «per le finalità dei “reati spia” anche le ipotesi di lesione personale, rissa, violenza privata e minaccia qualora commessi con l’uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali “è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo”».
Ed ancora: «Al fine di rafforzare l’azione educativa e di controllo sui minori, per quanto riguarda “l’ammonimento questorile rivolto a chi ha un’età superiore agli anni 14”, è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro a carico del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale».
Furti e rapine
Nel decreto sulla sicurezza sono poi previste disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato. «Il furto commesso con destrezza – in sintesi – torna ad essere procedibile d’ufficio nelle ipotesi in cui sia commesso sottraendo mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari, o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità, modificando quanto previsto dalla riforma Cartabia».
Viene, dunque, prevista l’introduzione del reato di rapina commessa «in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo armato organizzato che effettua azioni predatorie nelle campagne o in pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi».
La vigilanza rafforzata
Sì a zone a vigilanza rafforzata, al potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e alla previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche. È previsto che il prefetto possa individuare «per un periodo massimo di 6 mesi rinnovabili anche più volte nel limite massimo di 18 mesi, specifiche zone, ovvero le zone rosse», «caratterizzate da gravi e ripetuti episodi di illegalità, in relazione alle quali è disposto l’allontanamento di soggetti che tengono comportamenti violenti, minacciosi o molesti, mettendone in pericolo la sicurezza e impedendone la libera fruibilità, che siano stati denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, reati in materia di stupefacenti, reati riguardanti il porto di armi o oggetti atti ad offendere».
Inoltre, l’ordine di allontanamento viene esteso «anche nei confronti di soggetti che tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti».
Il Daspo urbano e l’arresto in flagranza
Il divieto di accesso, il cosiddetto Daspo urbano, viene esteso «anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva nel corso dei cinque anni precedenti, per reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico». Viene inoltre introdotto l’arresto in flagranza differita nei confronti di chi ha commesso il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Nel dl sono state inserite anche misure accessorie per spaccio di stupefacenti: è inserita «la confisca obbligatoria, in luogo di quella facoltativa attualmente prevista, degli autoveicoli o di altri beni mobili registrati o non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione dei reati». Si interviene in materia di installazione di sistemi di videosorveglianza mediante l’autorizzazione di una spesa pari a 19 milioni di euro annue anche per il triennio 2025-2028.
Viene estesa la possibilità, «in casi di necessità ed urgenza che non consentono «un tempestivo» provvedimento dell’Autorità giudiziaria» di procedere, in presenza di un pericolo attuale per la Sicurezza o per l’incolumità pubblica o individuale, alla perquisizione sul posto: nel corso di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico; durante le operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l’ordine e la Sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone; per l’accertamento dell’eventuale possesso di strumenti o oggetti atti ad offendere».
Il fermo preventivo
Nel decreto c’è poi la norma sul fermo preventivo: «Viene introdotta la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifici servizi di polizia disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, di accompagnare nei propri uffici, e ivi trattenere per non oltre 12 ore per i conseguenti accertamenti di polizia, persone per le quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, strumenti atti ad offendere, dall’uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni, sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la Sicurezza e l’incolumità pubbliche».
Viene introdotto «un illecito penale punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni per chi non si ferma all’alt degli organi di polizia e si dà alla fuga con modalità pericolosa per la pubblica e privata incolumità». Viene introdotto il divieto di partecipare a pubbliche riunioni o di prendere parte a pubblici assembramenti, disposto dal giudice, con la sentenza di condanna per alcuni delitti, tra questi l’attentato per finalità terroristiche o di eversione; l’attentato di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi; la devastazione e saccheggio; la violenza o minaccia».
Si prevede che il questore possa prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte, nell’ufficio o comando di polizia competente nel corso della giornata in cui si svolgono le riunioni per le quali opera il divieto.
Nel decreto anche le misure volte a tutelare tutto il personale scolastico (con la pena aggravata della reclusione da due a cinque anni e in caso di lesioni personali gravi o gravissime, con la pena rispettivamente, della reclusione da 4 a 10 anni e da 8 a 16 anni).
Le tutele per i cittadini e per le Forze di polizia
Per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia, il pubblico ministero, «quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione», ovvero «legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità», procede all’annotazione preliminare, «in separato modello del nome della persona cui è attribuito il fatto, disciplinando l’attività di indagine. Sono assicurate le garanzie difensive oggi conseguenti all’iscrizione nel predetto registro».
Prevista poi l’estensione dell’applicabilità degli istituti volti alla tutela legale del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate. Si istituisce un fondo presso il ministero dell’interno con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2026.
Patto Ue di migrazione e asilo
Per l’attuazione del Patto Ue di migrazione e asilo, si prevedono procedure accelerate e derogatorie per l’assunzione di personale non dirigente. Nel dl anche un programma di assunzioni mirate, presso amministrazioni pubbliche delle vittime del dovere, del terrorismo. Previsto inoltre l’obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell’accertamento dell’identità. Nel decreto è prevista una stretta sui respingimenti alla frontiera e nei casi di espulsione e rimpatrio.
«In particolare, si precisa che, nel caso in cui lo straniero è rintracciato dopo aver violato il secondo ordine questorile, non si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione, ma all’esecuzione del provvedimento in precedenza emesso».
Previste infine deroghe per il potenziamento della rete dei centri per migranti e semplificazione delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale. E la possibilità che per assicurare l’efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, anche in relazione all’andamento dei flussi migratori, si consenta al ministero dell’interno, in deroga al codice dei contratti, di avvalersi, fino al 31 dicembre 2028, della Croce Rossa Italiana.




