La Corte di Appello dichiara inammissibile l’impugnazione
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Penale – con sentenza n. 2260/2025 del 7 luglio 2025, ha ritenuto Antonio Agosto, 55 anni, responsabile del reato di truffa aggravata condannandolo alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 300 di multa, con concessione della sospensione condizionale della pena. La decisione è divenuta irrevocabile il 19 gennaio 2026, a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso in appello.
Secondo quanto ricostruito nel provvedimento, i fatti risalgono al novembre 2015, periodo in cui l’imputato, era dipendente della filiale del Credito Emiliano di Torre Annunziata e intratteneva rapporti professionali con la persona offesa.
La sentenza
Secondo la sentenza, Agosto prospettava alla persona offesa, assistita dall’avvocato penalista Michele Riggi e dal civilista Gianluca Mandara, un investimento ritenuto remunerativo, consistente nella costituzione di un fondo di garanzia a supporto della società «Caffè Costa Blu del Cilento», promettendo la restituzione della somma con una maggiorazione del 10% entro un anno, ovvero l’ingresso nella compagine sociale con quote di minoranza. In tale contesto, si apprende dal provvedimento, la persona offesa versava la somma di euro 10.000 mediante bonifico del 26 novembre 2015 su un conto corrente acceso presso un’altra banca e intestato a una terza persona, all’epoca convivente dell’imputato.
Il Tribunale ha ritenuto provato che l’imputato poneva in essere «artifici e raggiri» consistiti, tra l’altro, nel convincere la persona offesa ad acquistare una carta Postepay Evolution per effettuare il versamento, nel prospettare che un bonifico dal conto acceso presso la banca di cui era dipendente sarebbe stato intercettato, nonché nell’indicare di inserire «un segno di punteggiatura in luogo del nominativo del destinatario del versamento». Dagli accertamenti è emerso che non risultano movimentazioni riconducibili alla costituzione del fondo di garanzia prospettato, mentre sono state rilevate operazioni di diversa natura successive all’accredito della somma.
La tesi dell’imputato
Nel corso dell’esame dibattimentale, l’imputato ha affermato che era intenzionato ad avviare una società che si occupasse di ristorazione insieme alla parte offesa, in quanto interesse comune ad entrambi, e di aver fissato un tetto massimo di euro 50.000,00 per la sua costituzione e di aver utilizzato il versamento della parte offesa di 10.000,00 euro per la costituzione di una ditta individuale (nello specifico, un bar ad Agropoli) intestata alla propria ex-compagna.
Inoltre, Agosto, ha riferito di non aver più costituito la società programmata perché la parte offesa si sarebbe tirata indietro dal versare la restante somma di euro 40.000,00, poiché in procinto di trasferirsi a Bologna e di non essere mai riuscito a restituire la somma dovuta per aver dato priorità all’estinzione di altri debiti nei confronti di terzi.
Una tesi, però, che i giudici non hanno sposato condannando l’imputato. Il Tribunale ha altresì disposto la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a euro 2.500, rimettendo la quantificazione integrale al giudice civile.




