Era stato preannunciato dalla premier Giorgia Meloni
Come preannunciato dalla premier Giorgia Meloni in occasione della conferenza stampa di inizio anno, il Consiglio dei ministri ha fissato per il 22 e 23 marzo le date in cui si svolgerà il referendum confermativo della riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati. Si tratta di un referendum che prescinde dal quorum.
Il che significa che la consultazione popolare è valida al di là di quanti elettori si recheranno alle urne e dunque si procede al conteggio dei voti indipendentemente dalla partecipazione. Una caratteristica, questa, che lo distingue dal referendum abrogativo, con il quale si decide se abrogare o meno una legge, e che invece prevede un quorum per la sua validità (almeno il 50% più uno degli aventi diritto deve recarsi a votare).
Sarà sufficiente anche un solo voto in più dei favorevoli alla riforma o di quelli contrari per confermare o meno la modifica della Carta. Il referendum confermativo è disciplinato dall’articolo 138 della Costituzione. La riforma del governo Meloni modifica il Titolo IV della Costituzione con l’obiettivo di separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti. Queste le novità contenute nella riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati.
Due Csm:
Vengono previsti due distinti organi di autogoverno, il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.
Composizione e sorteggio dei due Csm:
Una delle principali innovazioni relative ai due organi di autogoverno della magistratura riguarda la loro composizione. La presidenza di entrambi i Csm è attribuita al Presidente della Repubblica, mentre sono membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, rispettivamente, il primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale della Corte di Cassazione.
Gli altri componenti di ciascuno dei Csm sono estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti. Si prevede, inoltre, che i vicepresidenti di ciascuno degli organi siano eletti fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Nasce l’Alta Corte Disciplinare:
altra novità riguarda l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare cui è attribuita la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, sia giudicanti che requirenti. L’organo è composto da 15 giudici così selezionati: 3 componenti nominati dal Presidente della Repubblica; 3 componenti estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune; 6 componenti estratti a sorte tra i magistrati giudicanti in possesso di specifici requisiti; 3 componenti estratti a sorte tra i magistrati requirenti in possesso di specifici requisiti. Il presidente dell’Alta Corte deve essere individuato tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento.
Si prevede la possibilità di impugnare le sentenze dell’Alta Corte dinanzi all’Alta Corte medesima, che giudica in composizione differente rispetto al giudizio di prima istanza. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato. L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.




