Migranti, il Consiglio Ue approva le norme sui Paesi di origine e terzi sicuri

Approvato anche un primo elenco

I ministri degli Interni dell’Ue hanno raggiunto l’accordo sui regolamenti sui Paesi d’origine sicuri e i Paesi terzi sicuri. Ora andrà negoziato con il Parlamento europeo per arrivare all’approvazione definitiva. Il nuovo regolamento che rivede il concetto di Paese terzo sicuro – spiega il Consiglio Ue in una nota – amplierà le circostanze in cui una domanda di asilo può essere respinta per inammissibilità. Il Consiglio ha inoltre completato un importante elemento del Patto sulla migrazione e l’asilo del 2024, concordando il primo elenco comune dell’Ue di Paesi di origine sicuri, che consentirà agli Stati membri di trattare le domande di protezione internazionale in modo più rapido.

Nel dettaglio, il concetto di Paese terzo sicuro consente agli Stati membri dell’Ue di respingere una domanda di asilo in quanto inammissibile (vale a dire senza esaminarne il merito) quando i richiedenti asilo avrebbero potuto chiedere e, se idonei, ottenere protezione internazionale in un paese extra-Ue considerato sicuro per loro.

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Le norme aggiornate

Secondo le norme aggiornate concordate dal Consiglio, gli Stati membri potranno applicare il concetto di Paese terzo sicuro sulla base delle tre opzioni seguenti: esiste un «collegamento» tra il richiedente asilo e il paese terzo. Tuttavia, il collegamento non sarà più un criterio obbligatorio per l’utilizzo del concetto di Paese terzo sicuro. La seconda opzione: il richiedente ha transitato attraverso il Paese terzo prima di raggiungere l’Ue.

Infine, se esiste un accordo o un’intesa con un Paese terzo sicuro che garantisca che la richiesta di asilo di una persona venga esaminata nel Paese extra-Ue in questione. L’applicazione del concetto di Paese terzo sicuro sulla base di un accordo o di un’intesa non è possibile nel caso di minori non accompagnati. Un richiedente che presenta ricorso contro una decisione di inammissibilità basata sul concetto di Paese terzo sicuro non avrà più il diritto automatico di rimanere nell’Ue per tutta la durata del procedimento di ricorso, mentre resta in vigore il diritto del richiedente di chiedere a un tribunale il diritto di rimanere.

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Procedure accelerate

Il concetto di Paese di origine sicuro consente invece agli Stati membri di istituire un sistema speciale per l’esame delle domande di protezione internazionale. Ai sensi del regolamento sulla procedura di asilo del 2024, adottato nell’ambito del Patto asilo e migrazione, gli Stati membri devono applicare una procedura accelerata per i richiedenti provenienti da un Paese di origine sicuro e possono svolgerla alla frontiera o nelle zone di transito.

Le norme sui Paesi di origine sicuri si basano sul presupposto che i richiedenti provenienti da tali Paesi godano di una protezione sufficiente contro il rischio di persecuzione o gravi violazioni dei loro diritti fondamentali. I Paesi extra-Ue possono essere designati come Paesi di origine sicuri solo se soddisfano un’elevata soglia di sicurezza.

Paesi di origine sicuri

Il Consiglio ha convenuto che i seguenti Paesi dovrebbero essere designati come Paesi di origine sicuri a livello dell’Ue: Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia. I Paesi candidati all’adesione all’Ue sono designati anche come Paesi di origine sicuri a livello dell’Unione, a meno che vi sia una situazione di conflitto armato internazionale o interno nel Paese; siano state adottate misure restrittive che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali o la percentuale di decisioni positive da parte delle autorità degli Stati membri nei confronti dei richiedenti provenienti dal Paese sia superiore al 20%.

La posizione del Consiglio chiarisce che la Commissione dovrebbe monitorare la situazione nei Paesi candidati all’adesione all’Ue e informare gli Stati membri quando una di queste eccezioni si applica o cessa di applicarsi. Il Consiglio ha inoltre convenuto di consentire alla Commissione di sospendere la designazione di un Paese di origine sicuro a livello Ue per l’intero Paese o solo per parti del suo territorio o della sua popolazione, ove debitamente giustificato.

Gli Stati membri potranno comunque disporre di propri elenchi nazionali di Paesi di origine sicuri, con l’aggiunta di Paesi terzi diversi da quelli presenti nell’elenco Ue. Il Consiglio ha inoltre approvato la proposta della Commissione di accelerare l’attuazione di alcune disposizioni del Patto sulla migrazione e l’asilo, precedentemente prevista per giugno 2026.

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