No al dissequestro, indagini sul rogo del 7 maggio
Il gip del Tribunale di Taranto, Mariano Robertiello, ha detto no al dissequestro dell’Altoforno 1 chiesto da Acciaierie d’Italia in As, ex Ilva. Nell’ordinanza, il giudice ha richiamato l’esigenza di lasciare l’impianto sotto vincolo per completare gli accertamenti sulle cause dell’incidente del 7 maggio 2025.
La richiesta era stata discussa nell’udienza di lunedì. Nel provvedimento viene evidenziata la necessità di mantenere il complesso sotto sequestro proprio per consentire ulteriori verifiche tecniche sulle origini dell’episodio.
La dinamica dell’incidente e i rischi per i lavoratori
Il 7 maggio 2025 un incendio interessò una delle tubiere dell’impianto: condotte nelle quali transita aria calda ad alta temperatura, utilizzata per la combustione del coke e l’avvio del processo di produzione della ghisa. Dalle immagini delle telecamere interne, secondo quanto ricostruito, alle 11.31 dalla tubiera 11 fuoriuscì un ingente quantitativo di gas incendiato, seguito dalla proiezione di materiale solido incandescente. Ne derivò un rogo di vaste proporzioni.
Secondo gli investigatori, in quel frangente erano in corso operazioni di messa in sicurezza e spegnimento di materiale incandescente. L’evento avrebbe esposto a rischi i lavoratori presenti nello stabilimento, sia dipendenti sia di ditte terze. Alcuni addetti si recarono all’unità sanitaria dell’impianto per ustioni lievi, contusioni ed escoriazioni.
Le ragioni del sequestro probatorio e i reati ipotizzati
Nell’ordinanza, il gip sottolinea che l’altoforno 1 «costituisce, al tempo stesso, il luogo dell’evento del 7 maggio 2025, lo strumento materiale attraverso il quale l’evento si è prodotto e la principale fonte di prova per la ricostruzione delle relative cause».
Da qui il passaggio sulla funzione del vincolo: la misura, aggiunge il giudice, rappresenta «l’unico mezzo idoneo a preservare l’integrità della fonte di prova. Non è, pertanto, praticabile l’ipotesi di svolgere gli accertamenti residui in assenza del sequestro».
Il provvedimento richiama anche i criteri indicati dalla giurisprudenza. «Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il sequestro probatorio – osserva ancora il gip – deve essere mantenuto ogniqualvolta il bene sottoposto a vincolo conservi una concreta, attuale e non meramente potenziale attitudine a fungere da fonte di prova».
In quest’ottica, viene ritenuto «sufficiente che residuino accertamenti non marginali la cui esecuzione richieda la conservazione materiale del bene nello stato in cui esso si trova. La verifica della persistenza delle esigenze probatorie non può essere condotta in termini astratti o meramente formali, ma deve essere ancorata alla concreta evoluzione dell’indagine, alla natura degli accertamenti ancora da svolgere e al grado di complessità tecnica del contesto oggetto di accertamento».
Sul piano tecnico-investigativo, gli organi competenti hanno ipotizzato un «incidente rilevante» ai sensi del d.lgs. 105/2015, prospettando i reati di incendio colposo, getto pericoloso di cose e omessa comunicazione di incidente rilevante.




