È stato respinto il ricorso «infondato»
La data del voto sul Referendum sulla riforma costituzionale della giustizia non subirà variazioni. Il Tar del Lazio ha infatti confermato che la consultazione si terrà il 22 e 23 marzo, respingendo il ricorso presentato dal Comitato dei 15 promotori del nuovo quesito referendario.
La decisione è contenuta in una sentenza breve depositata nel pomeriggio, con la quale il Tribunale amministrativo regionale ha respinto l’impugnazione contro la delibera che aveva fissato il calendario del voto. Nel ricorso, il Comitato dei 15 promotori chiedeva anche la sospensione cautelare del provvedimento, sostenendo che la presentazione del nuovo quesito e la raccolta delle sottoscrizioni a suo sostegno imponessero una revisione della data del referendum.
La vicenda è stata esaminata dalla seconda sezione bis del Tar del Lazio, davanti alla quale si era svolta, nella giornata precedente, un’udienza a porte chiuse. I giudici hanno ritenuto «infondati» i motivi sollevati, escludendo che vi fossero i presupposti per incidere sulla tempistica già definita.
Le motivazioni della sentenza
Nel provvedimento, articolato in una trentina di pagine, il Tar afferma che «la pretesa dei ricorrenti è destituita di fondamento», chiarendo che non può essere rimessa in discussione una disciplina primaria che impone «una tempistica certa e stringente per lo svolgimento del referendum costituzionale». Secondo i giudici, tale scansione temporale risponde anche all’esigenza, evidenziata in dottrina, di evitare il protrarsi di uno stato di incertezza su una normativa costituzionale validamente approvata ma non ancora efficace.
Il Tribunale sottolinea inoltre che non è possibile subordinare una deroga a regole chiare a un evento futuro e incerto, come l’ammissione del quesito referendario promosso dal Comitato. In questo quadro, il Tar osserva che «nessuno» degli «altri interessi» richiamati dai ricorrenti risulta pregiudicato dall’indizione della consultazione.
Spazi di propaganda e rimborsi
In particolare, la sentenza esclude effetti negativi sugli spazi di propaganda elettorale, ricordando che la legge «ripartisce, per il referendum, gli spazi di comunicazione politica sui mass-media in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario», senza subordinare l’accesso ai mezzi di comunicazione all’ammissione del quesito o al riconoscimento dello status di comitato promotore.
Analoga valutazione riguarda il rimborso delle spese sostenute per la raccolta delle sottoscrizioni. I giudici precisano che tale diritto «è subordinato all’ammissione del quesito referendario», ma non risulta compromesso dagli atti impugnati. L’emanazione del provvedimento sulla data del voto, rileva il Tar, non impedisce infatti all’Ufficio centrale per i referendum di pronunciarsi sulla legittimità della richiesta avanzata dal Comitato e di attribuire, in caso positivo, lo status di promotore e il connesso diritto al rimborso.
Sulla base di queste valutazioni, il Tar del Lazio ha quindi confermato lo svolgimento del Referendum sulla riforma costituzionale della giustizia nelle giornate del 22 e 23 marzo, chiudendo il contenzioso amministrativo sulla fissazione della data.




