Movida rumorosa: il Tar impone al Comune di Napoli di intervenire entro 30 giorni

La sentenza riguarda piazza Bellini, via Cisterna Dell’Olio e vico Quercia

È arrivata l’ultima sentenza del Tar Campnia. Il Comune di Napoli dovrà prendere provvedimenti per combattere il rumore provocato dalla movida nelle zone di piazza Bellini, via Cisterna Dell’Olio e vico Quercia entro 30 giorni. Non può più temporeggiare, l’ordinanza o la delibera contro i locali si dovrà fare per attenersi a quanto stabilito dal Tar della Campania il 3 ottobre.

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La sentenza riguarda alcuni residenti di via Cisterna Dell’Olio e vico Quercia, difesi dall’avvocato e consigliere comunale Gennaro Esposito, i quali con un ricorso contro il Comune di Napoli chiedono di prendere provvedimenti e intervenire per ridurre il rumore antropico che è risultato troppo elevato nelle zone interessate.

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Dopo la spaccatura in consiglio comunale tra chi sosteneva fosse necessario intervenire con un’ordinanza o una delibera che imponesse ai locali di piazza Bellini e vico Quercia di limitare l’asporto fino alle 22 e ritirare i tavolini a mezzanotte e chi invece ha supportato le ragioni dei locali, sostenendo che questo provvedimento fosse troppo rigido e favorisse la concorrenza sleale.

La spaccatura tra i consiglieri non ha portato a nessun risultato dopo la prima sentenza del Tar che aveva previsto una condanna per il Comune a risarcire i residenti di piazza Bellini e prendere provvedimenti per ridurre il rumore antropico. Il Comune, quindi, secondo il Tar, sarebbe rimasto in silenzio e non avrebbe adempito a quello che era stato stabilito dal Tribunale. Per questi motivi, il Comune di Napoli, è stato inoltre condannato al pagamento delle spese legali dei residenti, per un totale di 1500€.

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La sentenza

«È impugnato – si legge nella sentenza – il silenzio – inadempimento serbato dal Comune di Napoli sull’istanza in epigrafe indicata con la quale i ricorrenti hanno chiesto all’Ente di adottare ogni atto idoneo volto a ridurre e a ricondurre a livelli di normale tollerabilità le immissioni acustiche derivanti dall’esercizio di attività economiche e dall’afflusso dei clienti di queste nell’area abitata da essi ricorrenti (Vico Quercia/Via Cisterna dell’Olio), interessata da intenza “movida” notturna, e dunque, ove necessario, di adottare un’ordinanza contingibile e urgente che temporaneamente risolva gli inconvenienti e, di seguito, tutti i provvedimenti strutturali necessari affinché non si verifichino più immissioni acustiche che superino la normale tollerabilità ed i valori assoluti di cui al Piano di Zonizzazione Acustica, oltre ad ogni altro ed ulteriore provvedimento a tutela della salute e della salubrità dell’ambiente in Via della Quercia e Via Cisterna dell’Olio, anche con limitazione, in via di urgenza, delle licenze di commercio».

I ricorrenti, quindi, «lamentano l’inerzia del Comune di Napoli rispetto ad articolata istanza con la quale veniva prospettata l’esistenza di una situazione di disagio ambientale, conseguente alla mancata regolamentazione di orari e modalità di esercizio di attività economiche richiamanti, in orario notturno, numerosi clienti, tali da impedire il normale riposo e da superare, in ogni caso, i limiti di normale tollerabilità come imposti dal Piano di zonizzazione acustica; hanno dunque chiesto al Comune di intervenire ponendo in essere tutto quanto necessario a rimuovere tale situazione, anche mediante l’emanazione di ordinanza contingibile e urgente».

La decisione del Tar

Date le responsabilità del Comune, le valutazioni che avrebbe dovuto fare e i provvedimenti che avrebbe dovuto prendere, che non ha preso e il silenzio che ne è conseguito, il Tar ha stabilito che «il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sulla domanda di parte ricorrente, sussistendo l’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere in merito, concludendo il relativo procedimento mediante un provvedimento espresso e motivato, in applicazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/90 entro e non oltre giorni 30 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica del presente provvedimento, con riserva di nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di perdurante contegno inerte».

Inoltre, il Comune di Napoli è stato condannato «al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, che si liquidano in complessivi € 1.500, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato; compensa per il resto».

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