Condanna De Luca, gli avvocati: «Sentenza a senso unico e non corretta»

I legali: «Smart card sin dall’origine improntate a una polifunzionalità»

«Riteniamo che la sentenza sia basata su una ricostruzione della vicenda non conforme agli esiti dell’istruttoria, basata su una interpretazione a senso unico, non corretta e non condivisibile dei fatti e del ruolo avuto dal Presidente». Lo sottolineano, in una nota, gli avvocati Andrea R. Castaldo e Antonio D’Aloia, legali del governatore della Campania Vincenzo De Luca.

«Appare utile chiarire preliminarmente alcuni passaggi della motivazione, per evitare maliziose letture, legate a strumentali finalità politiche. Ribadiamo – si legge ancora nel comunicato – come la natura e le caratteristiche della smart card fossero, sin dall’origine, chiare e improntate ad una polifunzionalità dei servizi resi ai cittadini campani. Nelle fasi iniziali, di emergenza pandemica, la Regione Campania si è dotata di tale strumento, naturalmente privilegiando la funzione di attestato vaccinale, ben prima delle iniziative parallele adottate dal Governo su base nazionale».

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Non a caso «la Regione Campania è stata tra quelle più virtuose nel contenimento e nella gestione dell’epidemia, grazie alle politiche sanitarie adottate dal Presidente De Luca. La Corte dei Conti ha riconosciuto indirettamente ciò, dal momento che ha escluso e rigettato la richiesta di condanna della Procura per la prima fase. La condanna del Governatore, sotto il profilo oggettivo, viene ricavata a partire dal 9 giugno 2021, dal momento che i Giudici ritengono che la distribuzione delle smart card fosse divenuta un doppione del Green Pass istituito a livello nazionale».

«Ritardi non dipendo dal Presidente»

«Inoltre, – spiegano gli avvocati Andrea R. Castaldo e Antonio D’Aloia – è bene segnalare come il presunto comportamento illecito venga qualificato non come condotta commissiva, ma omissiva, per non aver risolto il contratto con il fornitore. Avevamo tuttavia dimostrato come, da una parte, l’eventuale risoluzione del contratto avrebbe provocato un danno economico superiore a quello ritenuto dall’accusa, ma soprattutto come la smart card rispondeva a quel progetto di fornitura al cittadino di una serie di servizi che richiedevano tempo, molti dei quali oggi pienamente operativi».

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«È questo francamente il punto che lascia piena insoddisfazione, dal momento che non viene considerato come i ritardi nella predisposizione dei servizi e nella distribuzione delle card non dipendessero per nessun verso, come intuitivo, dalla volontà del Presidente, bensì dagli uffici e dalle ASL preposte a detto compito».

«In definitiva, stupisce non poco che una Pubblica Amministrazione così complessa, dove le decisioni e l’attuazione degli indirizzi politici sono il frutto di una articolata distribuzione di competenze, venga mortificata ed esclusa in ragione della ritenuta volontà decisoria da parte di un unico ‘soggetto-attuatore’, indicato nella figura del Governatore. Non da ultimo, è necessario sottolineare l’aspetto che pare francamente più sbalorditivo e cioè, quanto all’elemento soggettivo, il riconoscimento di un dolo eventuale, vale a dire una omissione volontaria con accettazione del rischio della realizzazione di un danno».

L’impugnazione della sentenza

«Tradotto in parole semplici, – continuano i due avvocati – il presidente De Luca non avrebbe interrotto la fornitura delle smart card, risolvendo il contratto, poiché avrebbe intenzionalmente messo in conto di creare un danno alla collettività. Prima ancora che giuridicamente, sfugge il senso logico di un’operazione del genere; vero invece che in quel periodo così drammatico il Presidente ha anteposto la tutela della salute dei cittadini, il bene della collettività, raggiungendo risultati estremamente positivi nel contenimento della pandemia, a ogni interesse di natura privata o a risultati economicamente dannosi. Impugneremo la sentenza, ribadendo piena fiducia nella Magistratura e confidiamo che i Giudici di Appello ripristineranno la verità dei fatti, annullando questa incomprensibile condanna».

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