Tragedia dell’hotel di Rigopiano, la sentenza: valanga imprevedibile

Le motivazioni con le quali sono stati assolti ben 24 dei 30 imputati

L’imprevedibilità dell’evento, una non riscontrabile responsabilità degli imputati che «esclude il collegamento causale tra la presunta condotta omissiva tenuta ed il crollo dell’Hotel Rigopiano». Sono state depositate ieri mattina, in un documento di 274 pagine, le motivazioni della sentenza dello scorso 23 febbraio a conclusione del Processo Rigopiano. Un corposo fascicolo nel quale il Gup del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, è entrato nel merito di quanto stabilito tre mesi fa, quando vennero assolti con rito abbreviato, ben 24 dei 30 imputati, scatenando non poche polemiche.

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Non è riscontrabile, secondo il Gup, una responsabilità degli imputati in ordine al reato di disastro colposo, dovendosi dunque escludersi qualsivoglia collegamento causale tra la presunta condotta omissiva tenuta dagli imputati ed il crollo dell’Hotel Rigopiano. In sostanza ribadita l’imprevedibilità dell’evento di quel 18 gennaio del 2017, sulla base, anche, di quanto sostenuto, in parte, dai periti del Tribunale. Nello specifico un evento che non può essere legato alla condotta della Regione, in relazione all’utilizzo della Carta Localizzazione Pericolo Valanghe (Clpv). Tanto meno riscontrabile la responsabilità di uno dei principali imputati, l’ex Prefetto Provolo, e dei suoi più stretti collaboratori, secondo il Gup, la loro condotta non può assumere rilevanza nello sviluppo causale degli eventi.

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Le condanne emesse

Tutt’altro discorso va fatto per le uniche condanne emesse, quella di 2 anni e 8 mesi al sindaco di Farindola Ilario Lacchetta e quella di 3 anni e 4 mesi ai due funzionari della Provincia Paolo D’Incecco e Mauro Di Blasio.

In particolare, riguardo Lacchetta, scrive il Giudice: «nella veste di autorità di protezione civile comporta una sua affermazione di penale responsabilità, limitatamente alla condotta relativa all’omissione dell’ordinanza di inagibilità e di sgombero dell’Hotel Rigopiano. Ai sensi della Legge Quadro della protezione civile del 1992 – rileva il Gup – il Sindaco rappresenta autorità comunale di protezione civile essendo chiamato a garantire in ogni situazione la sicurezza della propria comunità sia come singoli individui che come collettività».

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In sostanza si imputa a Lacchetta di aver omesso di disporre la chiusura dell’Hotel con la conseguente evacuazione. A questo punto la Procura ha 45 giorni di tempo per presentare ricorso in Appello, mentre tra le reazioni di parenti vittime e parti civili, si sottolinea come l’imprevedibilità non può rappresentare una risposta alle tante domande di verità e che andrebbero meglio approfondite le posizioni di altre figure, vedi la Regione, quanto meno in vista di un procedimento parallelo in sede civile.

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