Un voto per dare piena coerenza al modello accusatorio italiano
Il prossimo 22 e 23 marzo i cittadini italiani sono chiamati a fare una scelta di responsabilità civile di natura epocale. Più in particolare, devono scegliere se abbracciare il progresso in relazione alla tutela delle libertà fondamentali di rilevanza costituzionale oppure conservare uno degli ultimi residuati della legislazione fascista in tema di giustizia.
La scelta è se continuare ad osservare un paradigma di giustizia incardinato ancora su un modello incentrato sulla unità delle carriere dei magistrati oppure decidere di azionare il completamento definitivo della riforma del codice di procedura penale del 1988. Passando, di tal guisa, per la revisione dell’art. 111 Costituzione che ha introdotto, nel 1999, col voto quasi unanime del Parlamento , il sacrosanto principio del “giusto processo”.
Il tema si inserisce in un dibattito ormai pluridecennale sull’assetto della magistratura italiana e sul corretto bilanciamento tra le esigenze di efficienza, imparzialità e garanzia dei diritti fondamentali. Tra i quesiti di maggiore rilievo, quello relativo alla separazione delle carriere tra magistratura requirente (pubblici ministeri) e giudicante (giudici) rappresenta uno snodo cruciale, poiché incide direttamente sulla struttura del processo penale e sulla percezione di terzietà dell’organo giudicante.
Il giusto processo
Le ragioni tecniche del «SÌ» si fondano anzitutto su un principio cardine del giusto processo, sancito dall’appena citato art. 111 della Costituzione: la necessità che il giudice sia terzo e imparziale rispetto alle parti. Nel modello attuale, giudici e pubblici ministeri appartengono al medesimo ordine e condividono un percorso di carriera unitario, con la possibilità – seppur regolata dall’ultima riforma “Cartabia”- di passare da una funzione all’altra nel corso della vita professionale. Sebbene ciò non implichi automaticamente una mancanza di imparzialità, è evidente che tale assetto può generare, quantomeno sul piano della percezione esterna, un’attenuazione della distanza tra chi esercita l’azione penale e chi è chiamato a giudicarla.
La separazione delle carriere mira a eliminare questa ambiguità strutturale, introducendo due distinti percorsi professionali fin dall’inizio: uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. In questo modo, si rafforza la distinzione tra funzione requirente e funzione giudicante, rendendo più evidente la posizione di terzietà del giudice e consolidando la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario. Si tratta di una soluzione già adottata in molte democrazie occidentali, nelle quali il pubblico ministero è chiaramente distinto dal giudice, anche sul piano ordinamentale.
L’equilibrio tra accusa e difesa
Un ulteriore profilo tecnico riguarda l’equilibrio tra accusa e difesa. Nel processo accusatorio, introdotto in Italia con la riforma del 1988, le parti dovrebbero confrontarsi su un piano di parità davanti a un giudice terzo. Tuttavia, la comune appartenenza di giudici e pubblici ministeri allo stesso ordine può essere percepita come un elemento di squilibrio, soprattutto considerando il ruolo istituzionale del pubblico ministero e la sua prossimità professionale al giudice. Indipendentemente dalla spesso declamata “comune cultura della giurisdizione”, la separazione delle carriere, dunque, contribuirebbe a rafforzare la parità delle armi, rendendo il processo più coerente con il modello accusatorio.

Senza calcolare che, dal punto di vista organizzativo, la riforma comporterebbe anche una maggiore specializzazione delle funzioni. I magistrati requirenti si dedicherebbero stabilmente all’attività investigativa e di esercizio dell’azione penale, sviluppando competenze specifiche in materia di indagini e coordinamento con la polizia giudiziaria. I giudici, invece, si concentrerebbero esclusivamente sulla funzione decisoria, affinando la propria capacità di valutazione imparziale delle prove e delle argomentazioni delle parti. Questa distinzione funzionale, dunque, si tradurrebbe in una maggiore efficienza complessiva del sistema.
L’equilibrio tra poteri
Uno degli argomenti più frequentemente sollevati contro la separazione delle carriere riguarda il rischio di una maggiore esposizione del pubblico ministero al potere esecutivo e, quindi, alla politica. Tuttavia, tale timore non appare fondato se si considera che la riforma non incide sui principi costituzionali di autonomia e indipendenza della magistratura. L’articolo 104 della Costituzione (anche nella sostanza del novellato testo oggetto del referendum) stabilisce chiaramente che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere: con la riforma tale principio rimane assolutamente invariato!
Anche in un sistema a carriere separate, l’indipendenza del pubblico ministero può essere garantita attraverso adeguati meccanismi di contrappeso istituzionale, come la previsione di organi di autogoverno distinti ma autonomi, sul modello del Consiglio Superiore della Magistratura. In altri ordinamenti europei, la separazione delle carriere coesiste con forti garanzie di indipendenza, dimostrando che non vi è un nesso necessario tra distinzione delle funzioni e subordinazione alla politica.
È importante sottolineare che la separazione delle carriere non implica una gerarchizzazione del pubblico ministero né la sua trasformazione in un organo dipendente dall’esecutivo. Al contrario, l’obiettivo è quello di chiarire i ruoli all’interno del processo, mantenendo intatti i presidi di autonomia. Eventuali riforme di dettaglio, da consegnare al Legislatore del futuro, dovranno naturalmente essere coerenti con questo principio, perché il quesito referendario si limita a intervenire sull’assetto delle carriere, non sui rapporti tra poteri dello Stato.
Basta sovrapposizioni e ambiguità
Un altro aspetto rilevante riguarda la responsabilità e la trasparenza del ruolo costituzionale riconosciuto ai magistrati. La distinzione delle carriere renderebbe più chiaro anche il sistema di valutazione e responsabilità dei magistrati, evitando sovrapposizioni e ambiguità. Ogni funzione potrebbe essere valutata secondo criteri specifici, coerenti con le peculiarità del ruolo svolto, contribuendo a un miglioramento complessivo della qualità del servizio giustizia.
Infine, sotto il profilo della fiducia dei cittadini, la riforma potrebbe avere un impatto significativo. Perché la percezione di un giudice effettivamente terzo, distinto in modo netto dall’accusa, rappresenta un elemento fondamentale per la legittimazione del sistema giudiziario. In un contesto in cui la credibilità delle Istituzioni è spesso messa alla prova, interventi che rafforzano la trasparenza e la chiarezza dei ruoli possono contribuire a consolidare il rapporto di fiducia tra cittadini e giustizia.
In conclusione, le ragioni, innanzitutto tecniche, del SÌ al quesito sulla separazione delle carriere si fondano sulla necessità di rendere più coerente il sistema processuale con i principi del giusto processo, per rafforzare la terzietà del giudice, garantire una maggiore parità tra accusa e difesa e migliorare l’efficienza e la specializzazione delle funzioni.
Al contempo, non vi sono elementi che facciano ritenere compromessa l’indipendenza della magistratura, che resterebbe tutelata dai principi costituzionali e da adeguati strumenti di autogoverno. Perciò il 22 e 23 marzo votiamo SÌ. Conviene ai cittadini, se ne gioveranno la democrazia e le future generazioni.
*dottor Michele Riggi
Avvocato penalista




