Il testo ha ottenuto 106 voti a favore e 61 no
Con l’approvazione del Senato (106 voti a favore, 61 no e undici astenuti ) il testo del disegno di legge di riforma costituzionale della separazione delle carriere è stato definitivamente fissato, avendo Palazzo Madama confermato il testo licenziato dalla Camera. In autunno ci saranno le letture confermative dei due rami del Parlamento, prima del preannunciato referendum che dovrebbe svolgersi nella primavera del 2026.
Ecco i contenuti della riforma Meloni-Nordio
Una magistratura, due carriere
L’attuale articolo 104 della Costituzione afferma che «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere», frase a cui la riforma aggiunge che essa «è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente».
Due Csm
All’attuale Consiglio superiore della magistratura (Csm) ne subentreranno due: uno «della magistratura giudicante» ed uno «della magistratura requirente»; entrambe «sono presieduti dal Presidente della Repubblica»; «ne fanno parte di diritto» rispettivamente «il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione».
Csm estratti a sorte
i due Consigli non saranno elettivi. Essi saranno composti per un terzo da membri laici e per due terzi da togati; i primi saranno estratti a sorte da un elenco di giuristi predisposto dal Parlamento in seduta comune; i secondi saranno sorteggiati tra tutti i magistrati, giudicanti e requirenti, che avranno i requisiti che stabilirà una legge ordinaria successiva. I componenti dei due Csm «durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva».
Poteri dei due Csm
I due Csm perdono i poteri disciplinari oggi affidati ad una Sezione speciale dell’attuale Csm. Essi avranno competenze per quanto riguarda «le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati».
Alta Corte disciplinare
La giurisdizione disciplinare nei riguardi di tutti i magistrati «è attribuita all’Alta Corte disciplinare». Essa sarà composta da 15 membri: 3 nominati dal Presidente della Repubblica; 3 estratti a sorte da un elenco di giuristi che il Parlamento in seduta comune «compila con elezione»; 6 estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con 20 anni di attività e con esperienze in Cassazione; 3 sorteggiati tra i magistrati requirenti con vent’anni di attività e esperienza in Cassazione. I togati sono quindi la maggioranza, ma il presidente viene eletto tra i laici. Durano in carica 4 anni, l’incarico non è rinnovabile.
Sentenze non impugnabili
Le sentenze sono ricorribili solo davanti alla stessa Corte che giudicherà in secondo grado in una composizione diversa rispetto al primo. Le sentenze non sono impugnabili in Cassazione come prevede l’articolo 111 della Costituzione. Una legge ordinaria disciplinerà gli illeciti disciplinari, le sanzioni, la composizione dei collegi, il procedimento e il funzionamento dell’Alta Corte.
Leggi attuative
L’ultimo articolo della riforma stabilisce che «entro un anno» dall’entrata in vigore (quindi dopo il referendum) devono essere varate le leggi attuative. Nel frattempo continuano ad osservarsi le leggi vigenti.