La Consulta ha affermato la costituzionalità dell’art. 41 bis

Il caso di Alfredo Cospito non può diventare l’eccezione che rischierebbe di rendere ingiusto il diritto

Se perdiamo di vista il metodo rischiamo solo di scorgere gli effetti nefasti dell’opinabilità della giustizia, che a fasi alterne si riconosce in principi del tutto disancorati dalla profondità della dottrina, che prova a mettere luce sulle tante ombre dell’interpretazione della legge.

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I principi che ispirano lo stato di diritto afferiscono alla portata e alla natura dell’autonomia di pensiero e alla profondità dei valori che devono trovare in questo plesso modalità che diano tempestiva efficacia alle forme legislative che il parlamento legittimamente ha posto in essere nel rispetto dei canoni democratici e della distinzione e della separazione dei poteri e per garantirne il necessario equilibrio.

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Già l’amministrazione della giustizia con le sue procedure e i necessari rituali presenta non poche gravi patologie, per cui ove si dovesse mettere di canto la certezza del processo (in questo caso penale) si metterebbe in moto tutta una serie di effetti a catena che peggiorano la situazione, la rendono come un gomitolo inestricabile che della confusione ne subisce un tratto peculiare e difficilissimo da riordinare e mettere a sistema.

Ebbene se la macchina giudiziaria appartiene a pronunciamenti giurisdizionali (ovverosia alle decisioni dei tribunali nei singoli casi) non si può tentare, alla luce delle occasionali convenienze, di asservirla e piegarla a strumento di potere teso a soddisfare le esigenze dei vari Sofri, Cospito et similia, sì da consentire l’applicazione di criteri di una giustizia differenziata e diseguale a più velocità.

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Il tentativo provocatorio

Questo è il dato terribile e obbrobrioso che emerge dal dibattito di questi giorni: assistere al tentativo provocatorio di sottrarre al «carcere duro» l’anarchico Cospito, condannato per attentati di terrorismo e di gambizzazione, nei vari gradi di giudizi e collocato nelle patrie galere in regime di 41 bis, interpretato e applicato quale disposizione dell’ordinamento penitenziario italiano introdotta dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Sicché se lo stato di salute di Cospito richiede particolari cure che devono essere doverosamente apprestate al paziente, in applicazione del generale diritto alla salute di ciascuno, questo non può voler dire che si possa autorizzare la revoca del trattamento carcerario disposto dalle Autorità giudiziarie.

Tuttavia l’argomento-Cospito non può assurgere a tema decisivo su cui ragionare e ipotizzare, a seconda di occasionale piacimento, la disapplicazione, sic et simpliciter, della misura carceraria a cui sono sottoposti i colpevoli di reati mafia o di atti di terrorismo. Se si dovesse dare ascolto a soloni come Walter Verini, Gherardo Colombo o Livio Pepino si farebbero saltare tutti i crismi che porrebbero in essere interrogativi gravosissimi su diritto, verità e giustizia che darebbero luogo a una sorta, come esplica e riconosce Natalino Irti, di «politeismo giuridico» o, come dice Fiandaca, che «renderebbe plurima e frammentata la stessa nozione di ‘legge’».

Beh… ecco che in questo frangente mille inquietudini sovvengono per chi opera attività, che devono immergersi nei meandri della legge, giacché saltando i binari processuali e facendo venir meno i canoni interpretativi sottesi – ovvero quelli della certezza delle sentenze rese esecutive dai diversi gradi del processo, che rendono definitive le condanne – significherebbe che si vorrebbe opinabilmente superare e/o surrogare il contenuto della legge con significati nuovi e/o del tutto arbitrari che non traggano più origine dalla «positività» della norma che, allo stato attuale, è valida ed efficace fino a prova contraria, atteso che la Corte Costituzionale ha delibato e affermata la costituzionalità dell’art.41 bis. Su questo crinale il caso-Cospito non può assurgere ad eccezione che, così operando, renderebbe il diritto ingiusto.

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